Nel caso in cui un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità presentata oltre il termine, sia stata rigettata, deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.
È quanto precisato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 21 dell’8 marzo 2023, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla liquidazione dell’onorario per l’attività professionale di CTU.
I chiarimenti fanno seguito al quesito posto da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto se, lo stesso, possa formulare un parere di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all’articolo 71 D.P.R. n. 115/2002, sia stata rigettata.
Il Consiglio Nazionale specifica anzitutto che, al fine di rispondere al suddetto quesito, occorre soffermarsi sul procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato.
L’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) prevede che «…le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168».
Il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che «la domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato».
In virtù di quanto sopra stabilito, secondo il Consiglio Nazionale, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze, è necessario che l’ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria (ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato) e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali (ossia dal deposito della relazione finale).
Siccome il termine indicato è previsto a pena di decadenza (e tanto esclude che possa ritenersi come meramente ordinatorio), in caso di mancato rispetto dello stesso, l’ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso.
Il CNDCEC, infatti, per “rafforzare” quanto sopra affermato, richiama anche l'articolo 2966 del c.c., il quale dispone che «la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto».
Nella fattispecie prospettata e qui in esame, l’atto previsto dalla legge per impedire la decadenza – osserva il CNDCEC - consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l’indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata.
La circostanza che l’ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali, preclude allo stesso di poter esercitare tale diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 115/2002.
Sul punto, infatti, il Consiglio Nazionale richiama quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che, in un caso simile a quello in esame, ha precisato come “in tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'articolo 71 del D.P.R. n. 115/2002, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex articolo 170 del D.P.R. n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 4373/2015).
In considerazione di quanto sopra richiamato, quindi, secondo il CNDCEC deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.