La comunicazione. La Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, con una comunicazione del 21 febbraio scorso, ha informato i presidenti delle Commissioni tributarie e le Segreterie circa il corretto inquadramento economico dei giudici tributari eletti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (C.p.g.t.).
Il chiarimento. In buona sostanza, il comunicato del Dipartimento delle finanze sostiene che il tetto di 72 mila euro annui lordi ai compensi dei giudici tributari si applica anche a quelli eletti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si aggiunge, inoltre, che il detto limite si riferisce agli emolumenti sia fissi che variabili.
Il limite. Come noto, il suddetto limite al compenso dei giudici delle commissioni è stato introdotto dalla la finanziaria 2005. Nella specie, è stato l'articolo 1, della Legge n. 311 del 31 dicembre 2004 ad estendere ai componenti delle C.T.P. e C.T.R. il tetto di 72 mila euro già previsto per i giudici di pace.
Interpretazioni contrastanti. Ebbene, il Dipartimento delle finanze offre la propria interpretazione della normativa di riferimento, affermando che “il trattamento economico complessivo da liquidare ai giudici eletti al C.p.g.t., sia per la parte fissa sia per quella variabile, non può superare in ogni caso l'importo di euro 72 mila annui, così come stabilito dal comma 4-ter dell'articolo 11 della legge n. 374/1991” e tanto in forza di quanto disposto ai sensi legge n. 311 del 2004. Tale conclusione fa quindi cadere definitivamente il diverso assunto del C.p.g.t., secondo cui la soglia introdotta nel 2005 era da riferirsi solo al compenso variabile e non anche al fisso “che ha come presupposto la titolarità dell'uffici” (delibera n. 1288 del 21 giugno 2011).
Calcolo. Con l’occasione, il Dipartimento delle finanze ha pure ricordato che per il calcolo dei compensi, ai fini del rispetto della soglia di 72 mila euro, si deve osservare il criterio di competenza, con ciò operando un espresso rinvio a quanto affermato già nel 2005 dalla Ragioneria generale dello Stato. Di conseguenza sorge la necessità di individuare in quale anno solare gli emolumenti siano maturati e non il momento della loro corresponsione.
Fisso e variabile. A questo punto, giova rammentare che ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 545/1992 i componenti del C.p.g.t. sono esonerati dalle funzioni giudiziarie, conservando tuttavia sia la titolarità dell'ufficio che il relativo trattamento economico. In particolare, l’articolo 13 del suddetto decreto legislativo chiarisce che la parte fissa equivale a quella percepita prima dell'elezione, mentre la componente variabile viene determinata sulla base del compenso accessorio più elevato conferito, nel periodo di riferimento, ai presidenti di commissione. Quanto alla liquidazione delle due quote, quella fissa viene riconosciuta mensilmente dalla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate e pagata dalla Segreteria della commissione, al contrario, il trattamento variabile viene calcolato e corrisposto direttamente dall’organo di autogoverno della giustizia tributaria, in forza dell’autonomia gestionale riconosciutagli dalla legge (art. 29-bis del D. lgs. n. 545/1992).
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