20 settembre 2024

Il Caffè delle Idee: cambiamenti costruttivi per la professione del Commercialista

Autore: Redazione Fiscal Focus
Raccogliendo l’esigenza di un più ampio confronto sul tema del Decreto Legislativo 139/2005, nella giornata di ieri, 19 settembre, si è tenuto un incontro-dibattito organizzato dalla libera associazione “Il Caffè delle Idee”, aperto agli iscritti e a tutte le rappresentanze istituzionali della Professione.

“Il “nuovo 139”, per essere rappresentativo e attrattivo, dovrà essere formato da regole condivise, dalla definizione dell’identità della Professione, da criteri funzionali di rappresentatività democratica elettiva scevre da conflitti d’interesse, nonché, infine, dal richiamo ai principi deontologici”.

Durante l’evento sono state accolte le opinioni esposte dagli intervenuti ed è stata presentata anche la posizione emersa in seno all’Associazione, instaurando, dunque, un dialogo costruttivo.

In particolare, l’obiettivo del cambiamento delle norme istitutive dovrebbe essere quello di avere nuove regole rappresentative per gli iscritti attuali e attrattive per quelli futuri. Facendo sentire ai Professionisti l’orgoglio di appartenenza, facendoli riconoscere nella vera identità della Professione e innescando nei più giovani il desiderio di farvi parte.

Saper distinguere gli effetti della “rapidità delle scelte” da quelli della “fretta di scegliere”, è caratteristica necessaria di cui una buona leadership deve tenere conto. Se la prima è infatti l’effetto combinato di padronanza e competenza, la seconda rischia di essere solo un’accelerazione inconsapevole, pericolosamente fine a sé stessa.

Il “darsi” dei doveri da osservare – come viene specificato – costituisce tratto distintivo di una comunità (in questo caso professionale) e determina maggiore credibilità nel tempo. Inoltre, presuppone che l’insieme di regole siano condivise nella loro formulazione, rispettate dai membri di quella comunità, nonché non lesive di altre norme e/o di diritti tutelati ex lege.

Tra le notazioni nel merito delle proposte – come si legge nel comunicato stampa – tra le altre, viene indicato che sarebbe auspicabile integrare le proposte con una relazione di accompagnamento, in cui fissare le “basis for conclusions” che supportano le proposte stesse, al fine di aiutare il lettore nell’interpretazione del testo e nella comprensione delle ragioni della sua formulazione così come sarebbe auspicabile un maggior coordinamento con il Codice Deontologico emanato di recente, evitando alcune incongruenze che attualmente sembrano emergere dal confronto dei due testi. Tra le altre, si ritiene necessaria una definizione esplicita dell’identità della Professione.

Quanto al merito delle proposte in ordine al sistema di rappresentanza:
  • in prima battuta, nessuna delle due proposte di modifica dell’art. 25, nella loro attuale formulazione in tema di regole elettorali nazionali, appare funzionalmente efficace ed idonea a realizzare un miglioramento della rappresentatività democratica degli Iscritti rispetto alle regole attuali;
  • il sistema cd. “a voto ponderato”, nella sua formulazione appare incoerente con il suo obiettivo di fondo poiché, se si optasse per il voto diretto della base, allora sarebbe più opportuno, ancorché non in linea con l’attuale intermediazione degli Ordini locali, sceglierlo come unico corpo elettorale attivo, dato che limitazioni come quelle proposte sembrano avere mero scopo “difensivo” di (peraltro inesistenti) interessi “elitari”;
  • il sistema di voto “ai singoli Consiglieri”, invece che “ai singoli Ordini”, appare prima facie preferibile fra le due proposte, ma (nella formulazione del proposto art. 9 a questa collegato) contiene un’eccessiva regressività nel peso dei voti a danno degli Ordini con maggior numero di Iscritti e occorrerebbe necessariamente inserire una “ponderazione” di voto almeno pari alla ponderazione contenuta nelle attuali regole;
  • in entrambi i casi, il requisito della “presentazione” delle liste da parte di almeno “30 Ordini locali” appare del tutto inopportuno, sia in relazione all’effetto restrittivo sulla concorrenza elettorale di più liste e sia in relazione alla (possibile) violazione del principio di segretezza dell’espressione del voto;
  • sempre in entrambi i casi, le regole della rappresentanza di genere e della rappresentanza intergenerazionale appaiono di difficile lettura e, nondimeno, di difficile applicazione (soprattutto negli Ordini locali minori), tanto che – al fine di ovviare a conflitti interpretativi – ben sarebbe opportuno semplificarne la formulazione letterale;
  • anche la modifica proposta al sistema di voto degli Ordini locali inserita all’art. 12, in relazione all’introduzione del limite del raggiungimento del 20% dei voti per l’ottenimento dei rappresentanti della prima delle liste di minoranza in Consiglio, appare discutibile, tanto in relazione all’opportunità pratica di detta modifica (a livello locale), quanto al mancato parallelismo di siffatta previsione per la composizione del Consiglio Nazionale. In tal senso, sarebbe preferibile l’applicazione del medesimo principio in entrambi i casi, allineando altresì anche le regole sul “doppio mandato” inserite al comma 6 del medesimo articolo con quelle inserite per il Consiglio Nazionale all’art.25: in entrambi i casi, quale che sia la formulazione definitivamente scelta, che sia la medesima per i due livelli di rappresentatività.
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