“Il conferimento di partecipazioni ‘a realizzo controllato’: prospettive di riforma”, è il titolo del documento di ricerca realizzato e pubblicato nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC).
Nell'ordinamento tributario domestico, il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è recato dall'articolo 9, comma 5, del TUIR, a mente del quale i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere quantificato in base al "valore normale" di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9.
Tale previsione – come osservano i commercialisti - è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli articoli 175 e 177 del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente (cd. "valore di realizzo"); si tratta di fattispecie che, al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità fiscale dei conferimenti di partecipazioni (cd. regime del "realizzo controllato").
Particolarmente problematica risulta l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR, concernente il conferimento di partecipazioni "qualificate", in considerazione di un dato normativo alquanto "rigido" e della relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate.
Nel suddetto documento, soprattutto con riferimento a tale fattispecie, oltre all'analisi della disciplina, vengono formulate alcune proposte d’intervento finalizzate al superamento delle maggiori criticità che si riscontrano nella concreta applicazione della norma.
Secondo i commercialisti, i decreti legislativi d’attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale) potrebbero costituire lo "strumento" più adeguato al fine di recepire tali proposte.
Contenuto del documento di ricerca - Nel dettaglio, il documento di ricerca in commento, si sofferma sull’articolo 175 TUIR, il quale reca una disciplina applicabile unicamente ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo del 2359 Codice Civile.
Si tratta di conferimenti, tra imprese residenti in Italia che fiscalmente sono trattati come realizzativi, ma in relazione ai quali sono previsti particolari criteri ai fini del computo della plusvalenza in capo al conferente.
Successivamente, lo studio dei commercialisti esamina l’articolo 177, comma 2, TUIR, in quanto, un regime di “realizzo controllato” caratterizza anche la disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui al sopra citato comma 2. L’operazione si struttura come una “classica” operazione di conferimento in cui:
- i soci (scambianti) di A (società scambiata) conferiscono in B (società conferitaria) la partecipazione che possiedono in A;
- B aumenta il proprio patrimonio netto a fronte del conferimento ed attribuisce le nuove azioni o quote emesse ai soci di A che hanno effettuato il conferimento;
- ai fini della determinazione del reddito dei soci di A che hanno effettuato il conferimento, le
- azioni o quote di B ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria per effetto del conferimento.
In merito alla parte del documento sui conferimenti “minusvalenti”, si evidenziano le particolari problematiche interpretative che sorgono in caso d’applicazione dell’articolo 177 del TUIR e d’incremento del patrimonio netto della conferitaria in misura inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni; in tal caso, infatti, emerge una minusvalenza che può risultare indeducibile.
Gli stessi commercialisti ricordano che, la prassi amministrativa, ha analizzato i cd. “conferimenti minusvalenti” la prima volta nella Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012; in tale sede, l’Agenzia ha precisato che, nella fattispecie, la minusvalenza risulta deducibile solo nel caso in cui il minor valore di conferimento trovi corrispondenza nel “valore normale” della partecipazione e non nel valore “convenzionale” stabilito tra le parti nel contesto dell’operazione.
Il capitolo successivo del documento di ricerca, è dedicato all’ambito soggettivo d’applicazione dell’articolo 177 del TUIR, evidenziando che, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le partecipazioni in e di società estere, non possano beneficiare del “regime del realizzo controllato”.
Ci si sofferma, a seguire, sui diritti parziari, ovvero una fattispecie meritevole d’approfondimento in relazione al regime del “realizzo controllato” che riguarda l’applicabilità dello stesso regime in ipotesi di conferimento di diritti d’usufrutto e nuda proprietà.
Ampio spazio è dedicato, successivamente, ai conferimenti di partecipazioni “qualificate” (articolo 177, comma 2-bis, TUIR) e, nello specifico, alla conferitaria unipersonale, ai conferimenti di partecipazioni detenute in società holding, nonché agli effetti scaturenti dai conferimenti di partecipazioni qualificate sulla pex.
In chiusura, spazio riservato alle conclusioni, in cui i commercialisti auspicano che il legislatore intervenga, nell’ambito dell’attuazione dei principi e criteri direttivi della Legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), per meglio definire alcuni aspetti dell’applicazione dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.