13 dicembre 2021

Il professionista comunica al cliente il recesso dall’incarico con modalità certe

È opportuno che pervenga mediante PEC, raccomandata con avviso A/R o fax

Autore: Pietro Mosella
Laddove il recesso dall’incarico sia stato oggetto di accordo convenzionale tra le parti attraverso l’introduzione di specifiche clausole nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, il professionista deve comunque esercitare tale diritto con le modalità che consentono di avere certezza che la comunicazione di recesso sia pervenuta a conoscenza del cliente (PEC, raccomandata con avviso A/R, fax, etc.), richiamando espressamente quanto concordato convenzionalmente.

È quanto sancito nel Pronto Ordini n. 229 del 1° dicembre 2021, mediante il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto per fornire chiarimenti in merito a quanto previsto nel Codice deontologico della professione, in caso di rinuncia dell’iscritto ad un incarico ricevuto dal cliente.

Il parere del Consiglio Nazionale scaturisce a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, tramite il quale, alla luce di quanto previsto dall’articolo 23 del Codice deontologico della professione, è stato chiesto di conoscere le modalità con cui l’iscritto deve comunicare al cliente la volontà di recedere dall’incarico.

È stato, inoltre, chiesto al CNDCEC di sapere se, la tempestiva comunicazione del recesso, sia dovuta anche laddove questo sia stato già regolamentato contrattualmente.

Il parere del CNDCEC– In via preliminare il Consiglio osserva che, il recesso, è un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia, il quale produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, secondo le regole proprie degli atti unilaterali, ex articolo 1334 del c.c.

In merito alla forma dell'atto, si ricorda, altresì, che l'articolo 1373 del c.c. non richiede alcuna formula sacramentale. Occorre considerare, però, che trattandosi di una facoltà attribuita ad uno o ad entrambi i contraenti derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà di recedere “deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto” (Cass. sent. n. 8776/1987).

Dopo aver effettuato detta premessa, il CNDCEC, in riferimento alla fattispecie prospettata nel quesito pervenutogli, relativa al recesso del professionista dal contratto di prestazione d’opera professionale, richiama quanto disposto dall’articolo 2237, comma 2, del c.c., il quale prevede che «il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa» e tale recesso, dispone il successivo comma 3, «deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente».

Osserva, quindi, il Consiglio Nazionale, che il diritto di recesso del professionista è vincolato al ricorrere di una giusta causa, nonché all’ulteriore condizione che lo stesso venga esercitato con modalità tali da consentire al cliente di evitare il pregiudizio conseguente all’improvvisa rottura del rapporto contrattuale, concedendogli il tempo di provvedere a preservare gli interessi sottesi al contratto (così come stabilito dalla Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9220 del 23 aprile 2014).

Ad integrazione della disciplina prevista dal Codice Civile, viene richiamato dal CNDCEC il Codice deontologico della Professione, il quale all’articolo 23, dispone innanzitutto che l’iscritto eserciti tempestivamente il recesso concentrandosi poi sul caso, particolarmente critico, in cui il cliente si renda irreperibile. In tale ipotesi si dispone, infatti, l’obbligo per il professionista di comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo P.E.C., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Nello specifico, il comma 4 del sopra citato articolo 23, stabilisce che «nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo P.E.C., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o P.E.C., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli».

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale evidenzia che, le disposizioni di legge e deontologiche, non forniscono indicazioni specifiche in merito alla modalità con cui il professionista deve manifestare al cliente la volontà di rinunciare all’incarico.

Considerato, però, come premesso dallo stesso CNDCEC, che il recesso è atto di natura recettizia e, nel caso specifico di rinunzia all’incarico da parte del professionista, esso non deve arrecare pregiudizio al cliente, si esclude - secondo il Consiglio Nazionale - che tale diritto sia esercitabile, ad esempio, esclusivamente attraverso comportamenti concludenti.

Per il CNDCEC sarà, invece, necessario che l’esercizio di tale diritto si manifesti esplicitamente e sia caratterizzato da un certo grado di formalizzazione. A tal proposito, lo stesso ritiene utilizzabili tutte quelle modalità che consentono di avere certezza che la comunicazione di recesso sia pervenuta a conoscenza del cliente (PEC, raccomandata con avviso A/R, fax, etc.).

In conclusione, rifacendosi a quanto sin qui prospettato, il Consiglio Nazionale ritiene che, anche laddove il recesso sia stato oggetto di accordo convenzionale tra le parti attraverso l’introduzione di specifiche clausole nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, l’iscritto debba comunque esercitare tale diritto con le modalità summenzionate, richiamando espressamente quanto concordato convenzionalmente.
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