Il professionista che non sostiene costi per dipendenti e che non ha un registro dei beni ammortizzabili non è tenuto al pagamento dell’IRAP. Questo, in sintesi, l’insegnamento che si può trarre da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Con la sentenza n. 437 del 2014, il collegio capitolino di secondo grado ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata da un commercialista. Il professionista, in sostanza, è riuscito a dimostrare di svolgere la propria attività in mancanza di un’autonoma organizzazione, non avvalendosi di personale dipendente né di beni strumentali di particolare rilevanza.
Il presupposto impositivo. Come noto i lavoratori autonomi sono assoggettabili all’imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano l'attività mediante una “organizzazione autonoma”. Tale presupposto ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi. Pertanto, l'accertamento dell'assenza di tale condizioni, il cui onere è a carico del contribuente, rappresenta il presupposto necessario per legittimare l'esclusione dal pagamento dell’IRAP per i professionisti, che non si avvalgono di una stabile struttura organizzativa.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa, altrettanto non può dirsi per l’attività di lavoro autonomo, anche se svolto con carattere di abitualità, perché è ipotizzabile una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”. È evidente pertanto che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione “risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’articolo 2 del D.Lgs. n. 466/97, dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazioni di servizi con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa” (cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 156 del 2001).
Ricorso fondato. Nel caso in esame la CTP aveva accolto il ricorso del commercialista avendo accertato l’assenza di costi per compensi a terzi e del registro dei beni ammortizzabili, elementi che denotavano l’inesistenza di un'autonoma organizzazione. Dello stesso avviso la CTR, secondo cui l'applicabilità dell’IRAP all'attività di lavoro autonomo è possibile solo laddove sussista una non trascurabile organizzazione di uomini e mezzi. Deve sussistere, cioè, un impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione e l'utilizzazione non occasionale di lavoro altrui. Ebbene, la parte contribuente, nella fattispecie, ha provato la spettanza del rimborso allegando la prova dell'assenza delle predette condizioni. Ne è derivato il rigetto dell'appello dell'Ufficio.
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