In relazione alla possibile iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’Albo di una STP, in cui i soci d’investimento sono due S.r.l. che svolgono attività d’investimento immobiliare e di holding finanziaria, entrambe partecipate dai soci professionisti, il CNDCEC, oltre a quanto prevede la normativa di riferimento, fornendo risposta positiva precisa, al contempo, che qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011, come precisato anche dall’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 34/2013, sembra essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 11 del 13 marzo 2024, con il quale il CNDCEC ha fornito chiarimenti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale che aveva chiesto ragguagli relativamente alla possibile iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’Albo di una STP così partecipata:
- 34% SOCIO A, professionista Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC dal 2012;
- 34% SOCIO B, professionista Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC dal 2023;
- 16% S.r.l. costituita nel 2018 facente attività d’investimento immobiliare/royalties/partecipazioni di proprietà con la seguente compagine sociale:
- 95% del socio A;
- 5% familiare di cui al comma 5, articolo 5, del TUIR, del socio A;
- 16% SRL costituita nel 2024 attività d’investimento immobiliare/royalties/partecipazioni di proprietà con la seguente compagine sociale:
- 15% del socio B;
- 85% familiare di cui al comma 5, articolo 5, del TUIR, del socio B.
L’Ordine territoriale, inoltre, ha anche precisato che, dalla visura delle due società, si rileva l’effettivo svolgimento dell’attività d’investimento e di natura di holding finanziaria.
Viene, altresì, indicato che l’amministratore è una persona fisica non professionista e non socio e che, i soggetti responsabili delle attività volte al beneficio comune nominati nello Statuto, sono individuati nel Socio A e Socio B e se, nel caso di specie, possa trattarsi di una STP società benefit.
Il parere del CNDCEC - Con riferimento al quesito posto, il Consiglio Nazionale ribadisce dapprima che la Legge n. 183/2011 non disciplina l’ipotesi prefigurata dall’Ordine nel quesito, in cui, come sopra riportato, i soci d’investimento sono due S.r.l. che svolgono attività d’investimento immobiliare e di holding finanziaria, entrambe partecipate dai soci professionisti, limitandosi ad enunciare, nell’articolo 10, comma 6, ed a replicare nell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 34/2013, il divieto di contemporanea partecipazione a più STP, nonché i requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità d’investimento dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4, del D.M. n. 34/2013.
In virtù delle disposizioni sopra richiamate, secondo il Consiglio Nazionale può desumersi che il corredo normativo vigente, contempli l’ipotesi in cui il socio non professionista di una STP possa essere un soggetto differente dalla persona fisica, restringendo l’ambito applicativo esclusivamente alla partecipazione di altre società che non siano a loro volta STP.
Con riguardo al procedimento d’iscrizione della STP, il CNDCEC rammenta che, lo stesso, è disciplinato negli articoli 8-10 del D.M. n. 34/2013. Nello specifico, l’articolo 9 dell’appena citato decreto, al comma 3 prevede che, il Consiglio dell'Ordine, in sede d’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, è tenuto a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 34/2013, nonché la ricorrenza delle condizioni previste dall’articolo 10 della Legge n. 183/2011.
Il controllo dell’Ordine deve incentrarsi, tra l’altro, anche sulla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità dei soci nella STP.
Oltre alle summenzionate disposizioni, per il CNDCEC è opportuno porre in evidenza che le disposizioni previste in punto d’incompatibilità dall’articolo 6 del D.M. n. 34/2013, sono applicabili anche ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale. Tale norma, al comma 3, stabilisce che il socio, per finalità d'investimento, possa far parte di una società professionale solo quando:
- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
Viene, altresì, disposto che costituisce requisito di onorabilità ai sensi di quanto sopra stabilito, la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
Alla luce delle disposizioni normative precedentemente richiamate, quindi, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, per il CNDCEC è possibile fornire risposta positiva al quesito posto dall’Ordine territoriale. Lo stesso Consiglio Nazionale chiarisce ulteriormente che, qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista), non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell’articolo 10, comma 6, Legge n. 183/2011, come precisato dall’articolo 6, comma 1, D.M. n. 34/2013, sembra essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.
Tuttavia, per il CNDCEC è doveroso evidenziare che, pur essendo consentito ad una società di partecipare nella veste di socio per finalità d’investimento ad una sola STP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, andrebbero comunque evitate situazioni in cui la partecipazione indiretta del socio professionista per tramite di una persona giuridica alla stessa STP, possa essere realizzata con finalità elusive (ad esempio anche in ambito contributivo).