Si segnala il “Pronto Ordini” n. 74/2024, pubblicato il 29 ottobre, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito parere tendenzialmente favorevole all’iscrizione - all’apposita sezione speciale dell’Albo - di una Società tra Professionisti (STP) che conta tra i soci non professionisti un avvocato già socio professionista di una Società tra Avvocati (STA).
Rispondendo allo scrivente Ordine di Roma, il Consiglio Nazionale ha – in particolare – osservato che l’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva alle STA (ex art. 4-bis della legge n. 247/2012) e non è, pertanto, consentito a STP costituite ex lege n. 183/2011 esercitare l’attività forense in forma societaria.
È tuttavia possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi a una STP ex lege n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tale società la tipica e riservata attività forense.
Ragion per cui, a parere del C.N.D.C.E.C., «con riguardo all’ipotesi della partecipazione a una STP ex lege n. 183/2011 da parte di un avvocato in qualità di socio non professionista che, al contempo, rivesta anche la qualifica di socio professionista in una STA ex art. 4-bis, legge n. 247/2012, sembrerebbe potersi ritenere che non si incorra nella incompatibilità prevista dall’art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 secondo cui “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti”, poiché in tale evenienza, essendo la STA soggetta alla disciplina speciale recata della menzionata legge n. 247/2012, non trova applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011».
Si segnala altresì il P.O. n. 86/2024, sempre pubblicato il 29 ottobre, che risponde a un quesito relativo a un iscritto che, nelle more di un procedimento penale nella fase di indagini preliminari, ha depositato istanza di cancellazione dall’Albo.
In proposito, rispondendo all’Ordine scrivente, il Consiglio Nazionale ha fornito parare favorevole alla cancellazione, tenuto conto sia della mancanza della qualità di imputato in capo all’istante al momento della domanda, sia del procedimento disciplinare non ancora pendente a suo carico.
Esattamente, nel passaggio conclusivo del P.O. n. 86/2024 si legge: «Poiché inoltre, in base a quanto evidenziato nel quesito de quo, il procedimento penale riguardante l’iscritto risulta ancora nella fase delle indagini preliminari - la quale potrebbe concludersi con la richiesta, da parte del Pubblico Ministero, di archiviazione del procedimento o con la richiesta di esercitare l’azione penale -, si ritiene che il professionista non possa al momento ancora considerarsi attinto da procedimento penale pendente, posto che il soggetto indagato assume la qualità di imputato solo con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero. Ciò premesso, si ritiene che non sembrerebbero sussistere, nel caso di specie, motivi ostativi all’eventuale accoglimento dell’istanza di cancellazione presentata dal professionista, stante l’attuale mancata pendenza di procedimento disciplinare e penale nei confronti del medesimo, fermo restando, tuttavia, che tale valutazione spetta esclusivamente al Consiglio dell’Ordine, nell’ambito della propria sfera di autonomia».
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