La scadenza del 31 ottobre per decidere se aderire o meno al Concordato preventivo e di conseguenza alla successiva sanatoria del per gli anni 20218 – 2022 è palesemente illegittima.
La legge 212/2000 Statuto del Contribuente, che tutti conosciamo, al comma 2 prevede che “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".
Come ben sappiamo di provvedimenti attuativi, dopo l’emanazione della legge istitutiva del CPB ne sono stati pubblicati tanti, a partire dalla voluminosa Circolare 18/E del 17 settembre 2024. Senza contare le numerose Faq pubblicate pochi giorni addietro e i numerosi chiarimenti che troviamo quotidianamente sulla stampa specializzata.
In queste condizioni i contribuenti, e per loro i Commercialisti, non sono in condizione di poter valutare attentamente le varie situazioni e decidere sull’opportunità o meno di aderire al CPB senza avere il tempo necessario, 60 giorni dalla emanazione dei provvedimenti attuativi, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.
Senza ripetere le lagnanze che arrivano da ogni parte e le gravi difficoltà e responsabilità che vengono scaricate sistematicamente sulle spalle dei Commercialisti, bisogna richiamare fermamente alla correttezza chi pretende che davvero si possa confermare l’imminente scadenza del 31 Ottobre disconoscendo quanto espressamente previsto dallo Statuto del Contribuente.
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