Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato di recente il documento di ricerca “Le oscillazioni della cassazione sulla procura alle liti”, con il quale si analizzano i temi oggetto di alcune ordinanze di rimessione per valutare i riflessi che gli opposti orientamenti possono avere nei giudizi di merito del processo tributario.
Nella prefazione al lavoro, si ricorda come “con Ordinanza 5 luglio 2023, n. 19039, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione della legittimità della procura non contestuale al ricorso, avuto riguardo alla data e al luogo di conferimento della procura. Nel caso esaminato dalla terza sezione, la procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione era stata certificata dal difensore in un momento anteriore (benché successivo alla decisione impugnata) ed in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l’atto a cui il mandato afferiva. Per questa ragione, la terza sezione, richiamando i propri precedenti conformi pronunciati dal medesimo presidente e dal medesimo relatore, che avevano ritenuto illegittima la procura non contestuale al ricorso, e quello difforme n. 36827/2022, ha rimesso la questione al Primo Presidente, affinché ne valuti l’assegnazione al Supremo consesso”.
Successivamente - come sottolinea il documento - “a distanza di una settimana, con ordinanza 13 luglio 2023, n. 20176, la terza sezione civile (presidente De Stefano, relatore Tatangelo) ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite della diversa questione concernente la modalità di congiunzione tra l’atto nativo digitale e la procura redatta, sottoscritta e autenticata in formato analogico che sia trasmessa, sotto forma di copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi dall’articolo 83, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.”.
Lo scopo del documento di ricerca è, quindi, quello di analizzare i temi oggetto delle predette ordinanze di rimessione e di valutare i riflessi che gli opposti orientamenti possono avere nei giudizi di merito del processo tributario.
Struttura del documento – La tesi “formalistica” sulla contestualità di tempo e di luogo della procura, è il capitolo con cui si apre il documento di ricerca in commento, in cui si evidenzia che, la tesi sostenuta nell’Ordinanza di rimessione n. 19039/2023 definita dai Commercialisti “formalistica”, è basata su una nozione di collegamento tra la procura speciale ed uno degli atti indicati dall’articolo 83, terzo comma, c.p.c., intesa come collegamento di tempo e di luogo.
L’esame del documento si sofferma successivamente sulla tesi “sostanzialistica” contraria (e la sentenza a Sezioni Unite n. 36057/ 2022), avallata dai giudici rimettenti che si contrappone alla tesi “formalistica”. Secondo tale orientamento – spiega il documento – la contestualità tra procura ed atto si desume non già dal collegamento di tempo e luogo, bensì dalla congiunzione tra i due documenti, in formato cartaceo o informatico, che “viaggiano” insieme in sede di notifica e di successivo deposito ai fini della costituzione in giudizio. Quest’ultima tesi, nel dare risalto al ruolo ed allo status del difensore quale rappresentante processuale del soggetto che conferisce la procura ad litem, richiede, quale unico requisito, che la procura sia rilasciata in data antecedente a quella di notificazione del ricorso, anche se non coincidente con essa.
Nel terzo capitolo del documento, invece, si analizza “il collegamento tra procura ed atto ed il requisito della specialità: la procura a margine o in calce”, dove si osserva, tra l’altro, che la norma recata dall’articolo 83, comma 3, c.p.c., nel caso di procura speciale, si limita a prevedere che laddove la stessa sia “apposta in calce o a margine” dell’atto processuale, è il difensore e non altri che “deve” certificare “l’autografia della sottoscrizione della parte”.
Per il resto, le ulteriori disposizioni del sopra citato terzo comma, sono dirette ad equiparare la procura speciale “apposta in calce” a quella rilasciata su foglio separato, ovvero su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ed a richiedere, a tal fine, che la stessa sia congiunta materialmente all’atto cui si riferisce, nel caso di procura cartacea, ovvero mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia, il quale prevede, nel caso di procura informatica, che la stessa vada allegata al messaggio di posta elettronica certificata tramite il quale l’atto è notificato.
Il quarto aspetto esaminato dal documento di ricerca, verte sul “collegamento tra procura ed atto ed il requisito della specialità: la procura acquisita come copia per immagine e l’ordinanza n. 20176/2023”. Come evidenzia lo studio dei Commercialisti in commento, si tratta dell’ultima fattispecie contemplata dall’articolo 83, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., in cui la procura è conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale e trasmessa dal difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici.
Il documento sottolinea che, l’ipotesi, è tutt’altro che infrequente, dopo che l’uso di strumenti informatici e telematici è divenuto obbligatorio in ambito processuale.
Lo studio del documento di ricerca, infine, si conclude con un capitolo dedicato alla sanatoria del difetto di procura evidenziando che, fermo restando quanto rappresentato nei capitoli precedenti in ordine alla nozione di specialità della procura ad litem ed alle modalità con le quali essa si realizza, non può non evidenziarsi - a giudizio dei Commercialisti – come, a tutto voler concedere, per il giudizio di merito la specialità della procura difensiva è un requisito di validità della stessa che (lungi dal determinare l’inammissibilità del ricorso o dell’impugnazione) potrebbe al più comportare l’ordine, da parte del giudice, di sanatoria, come previsto dall’articolo 182, comma 2, c.p.c.