26 gennaio 2016

Linee guida CNDCEC sul nuovo processo esecutivo

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Decreto Legge n.83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha introdotto novità estremamente rilevanti in tema di processo esecutivo, soprattutto per quanto riguarda le modalità di vendita degli immobili.


Per comprendere appieno la portata delle riforme il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le “Linee guida sul nuovo processo esecutivo”, un documento messo a punto dalla Commissione “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari” che rientra nell’area di delega del Consigliere nazionale Maria Luisa Campise.


Le novità in tema di vendite immobiliari


Molte delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83/2015 riguardano l’espropriazione immobiliare.


Più precisamente, il documento si sofferma su molteplici modifiche normative, tra le quali:


  • l’obbligo del giudice di delegare le operazioni di vendita dei beni immobili pignorati ai professionisti individuati dalla legge, salvo che il giudice non ritenga la vendita diretta più rispondente all’interesse delle parti;
  • i nuovi criteri di determinazione del valore dell’immobile. Il giudice, a seguito delle modifiche introdotte, determina il valore dell’immobile avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto. Non rileva più, pertanto, il più basso valore catastale;
  • l’introduzione delle modalità telematiche per la vendita dell’immobile. Questa specifica disposizione, tuttavia, entrerà in vigore soltanto decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche previste dall’art. 161-quater disp. att. c.p.c.;
  • la nuova disciplina in tema di offerte d’acquisto edi assegnazione. Merita a tal proposito di essere rilevato che il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’art. 269 c.p.c. può ora disporre che la presentazione dell’offerta di acquisto e la presentazione della cauzione possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di credito, di debito o prepagate, o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale.
  • La prestazione della cauzione è consentita anche mediante fideiussione autonoma, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari.

Le altre novità


Le modifiche introdotte con il D.L. n. 83/2015 non si limitano alle vendite immobiliari: tra i punti degni di nota vi è la possibilità, per il creditore che sia stato pregiudicato da un atto compiuto a titolo gratuito avente a oggetto beni immobili o mobili registrati, di procedere, munito di titolo esecutivo, direttamente a esecuzione forzata, anche se non ha ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia.


È tuttavia a tal fine richiesto che l’atto di disposizione sia compiuto successivamente al sorgere del credito e che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.


Altre importanti novità volte a tutelare il debitore possono essere individuate nella nuova obbligatorietà di indicare nel precetto la possibilità, per il debitore stesso, di avvalersi degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n.3/2012.


Inoltre, quando le cose da pignorare sono rappresentate da beni mobili o immobili, il giudice può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 36 mesi (e non più 18 mesi come in passato).


Anche nei casi in cui il valore dei beni sia pari o inferiore a euro 20.000, il giudice può disporre il versamento rateale del prezzo di vendita, se non vi è stato l’intervento di altri creditori.


È poi previsto che la pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata sia affidata a un’apposita area pubblica sul portale del Ministero della giustizia denominata “portale delle vendite pubbliche”: la pubblicazione sui quotidiani, pertanto, non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice (anche su istanza del creditore).


È stato infine rimodellata la tempistica nelle procedure esecutive: il pignoramento, a seguito delle modifiche introdotte, perde infatti efficacia decorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita (e non più 90 giorni come in passato).



Il documento




Al fine di analizzare le novità introdotte, il documento del CNDCEC è stato strutturato in due parti: la prima contiene un commento ragionato di alcune delle principali modifiche normative; la seconda, strettamene operativa, contiene invece una raccolta di provvedimenti ed istruzioni emanati da alcuni Tribunali subito dopo l’entrata in vigore della Riforma.

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