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Il Decreto Legge n.83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha introdotto novità estremamente rilevanti in tema di processo esecutivo, soprattutto per quanto riguarda le modalità di vendita degli immobili.
Per comprendere appieno la portata delle riforme il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le “Linee guida sul nuovo processo esecutivo”, un documento messo a punto dalla Commissione “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari” che rientra nell’area di delega del Consigliere nazionale Maria Luisa Campise.
Le novità in tema di vendite immobiliari
Molte delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83/2015 riguardano l’espropriazione immobiliare.
Più precisamente, il documento si sofferma su molteplici modifiche normative, tra le quali:
Le altre novità
Le modifiche introdotte con il D.L. n. 83/2015 non si limitano alle vendite immobiliari: tra i punti degni di nota vi è la possibilità, per il creditore che sia stato pregiudicato da un atto compiuto a titolo gratuito avente a oggetto beni immobili o mobili registrati, di procedere, munito di titolo esecutivo, direttamente a esecuzione forzata, anche se non ha ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia.
È tuttavia a tal fine richiesto che l’atto di disposizione sia compiuto successivamente al sorgere del credito e che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
Altre importanti novità volte a tutelare il debitore possono essere individuate nella nuova obbligatorietà di indicare nel precetto la possibilità, per il debitore stesso, di avvalersi degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n.3/2012.
Inoltre, quando le cose da pignorare sono rappresentate da beni mobili o immobili, il giudice può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 36 mesi (e non più 18 mesi come in passato).
Anche nei casi in cui il valore dei beni sia pari o inferiore a euro 20.000, il giudice può disporre il versamento rateale del prezzo di vendita, se non vi è stato l’intervento di altri creditori.
È poi previsto che la pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata sia affidata a un’apposita area pubblica sul portale del Ministero della giustizia denominata “portale delle vendite pubbliche”: la pubblicazione sui quotidiani, pertanto, non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice (anche su istanza del creditore).
È stato infine rimodellata la tempistica nelle procedure esecutive: il pignoramento, a seguito delle modifiche introdotte, perde infatti efficacia decorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita (e non più 90 giorni come in passato).
Il documento
Al fine di analizzare le novità introdotte, il documento del CNDCEC è stato strutturato in due parti: la prima contiene un commento ragionato di alcune delle principali modifiche normative; la seconda, strettamene operativa, contiene invece una raccolta di provvedimenti ed istruzioni emanati da alcuni Tribunali subito dopo l’entrata in vigore della Riforma.