Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili torna ad affrontare la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio. La risposta al quesito del 11 gennaio 2023 avanzato dall’Ordine di Latina (Pronto Ordini n. 76/2023) è l’occasione per approfondire ulteriormente l’aspetto procedurale.
L’articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234 del 2021 ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento tributario, una disciplina organica della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, seppur non avvenuto in occasione di lavoro. Si tratta di un regime di sospensione applicabile ai termini stabiliti in favore della pubblica amministrazione che abbiano carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. Questa opera a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che ricade nei sessanta giorni successivi al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari e si estende fino al trentesimo giorno successivo le dimissioni dalla struttura ospedaliera o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Il Consiglio Nazionale aderisce integralmente alle indicazioni già fornite dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta n. 248 del 2023. In particolare, con riferimento all’adempimento informativo di cui all’articolo 1, comma 935, della Legge n. 234 del 2021, che impone al professionista di inviare ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria copia dei mandati professionali e un certificato medico attestante lo stato di malattia o infortunio, l’assolvimento dell’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione costituisce un requisito per rendere operativo l’intero istituto. Questo, infatti, non ha valenza generalizzata, ma trova applicazione limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente all’insorgenza della malattia o dell’infortunio.
Sotto tale ultimo punto di vista il Consiglio Nazionale, come già affermato in risposta al quesito del 15 dicembre 2022 avanzato dall’Ordine di Ascoli Piceno (Pronto Ordini n. 204/2022), ribadisce che la preesistenza del mandato professionale può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova consentito dall’ordinamento (Cass. n. 3506 del 2020). La disposizione normativa, infatti, non impone che il mandato professionale sia dotato di data certa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2704 del Codice civile.
La prova fornita dal professionista dovrà comunque essere sufficientemente convincente, ovvero in grado di dimostrare che il mandato professionale sia stata conferito antecedentemente il ricovero ospedaliero o il giorno di inizio delle cure domiciliari. Ferma restando la necessità che il mandato professionale sia stato conferito per iscritto, ai fini della storicità del rapporto assumono certamente rilevanza le deleghe, di volta in volta conferite dal cliente, per l’espletamento degli adempimenti tributari. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla delega necessaria per accedere al cassetto fiscale o al portale Fatture e Corrispettivi. Concorrono al convincimento la corrispondenza intercorsa, soprattuto se avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata, e i rapporti economici intercorsi, dimostrati con fatture e bonifici.
Ai fini procedurali si applicheranno i medesimi principi alle diverse fattispecie previste dall’articolo 1, commi 936 e 937, della Legge n. 234 del 2021, rispettivamente in caso di parto prematuro o interruzione della gravidanza della libera professionista. Anche in questo caso, infatti, la libera professionista deve consegnare o inviare un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto (o di interruzione), nonchè copia dei mandati professionali dei propri clienti.
In tutti i casi descritti il destinatario della comunicazione dovrà essere l’ufficio competente dell’amministrazione pubblica interessata. L’ordine territoriale non può sostituire l’Amministrazione finanziaria che resta, a tal fine, l’unica destinataria qualificata per l’attivazione della particolare sospensione dei termini (come confermato nella risposta Pronto Ordini n. 204/2022).
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