Mediante i P.O. n. 116/2024 e 16/2025, pubblicati il 15 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a due quesiti riguardanti l’esonero dallo svolgimento della formazione professionale continua in ipotesi di maternità o paternità.
In particolare, entrambi i quesiti posti dagli scriventi Ordini territoriali si riferiscono alla corretta applicazione dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del Regolamento FPC in vigore dal 1° ottobre 2023, che prevede l’esonero nel caso di «maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari.»
Ebbene, il CNDCEC, con il P.O. 116/2024, ha chiarito che, ove l’iscritto presenti istanza di esenzione per paternità e sia l’unico genitore iscritto nell’Albo, al medesimo potrà essere concesso l’esonero di cui all’art. 8, c. 1, lett. a), del Regolamento FPC.
Con il P.O. n. 16/2025, il Consiglio Nazionale ha invece escluso che possa essere concessa una «riduzione di crediti doppi» in caso di parto gemellare dell’iscritta.
Infatti – si spiega nel documento -, «tenuto conto che la norma non prevede la riduzione di un diverso numero di cfp, si ritiene che l’Ordine possa riconoscere anche in caso di parto gemellare la riduzione di 45 cfp.»
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