17 aprile 2025

Consiglio dei Commercialisti, chiarimenti in materia di formazione obbligatoria

Autore: Paola Mauro
Il 15 aprile sono stati pubblicati i P.O. n. 2/2025 e n. 4/2025, il primo relativo agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità, il secondo in tema di formazione professionale continua, con particolare riguardo all’ipotesi di esonero per mancato esercizio della professione.

P.O. 2/2025: formazione per il revisore della rendicontazione della sostenibilità

Iniziamo con il P.O. 2/2025, con il quale il CNDCEC ha fornito risposta ai quesiti posti dall’Ordine di Terni in merito agli obblighi formativi, per il periodo transitorio (anni 2024 e 2025), dei revisori che desiderano presentare istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Innanzitutto, il Consiglio Nazionale ha ricordato il 12 novembre 2024, con la Circolare n. 37, la Ragioneria Generale dello Stato (MEF) ha provveduto a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali con specifico riferimento agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità.
La citata Circolare è stata sintetizzata e trasmessa con l’Informativa CNDCEC n. 148 del 13 novembre 2024.

Successivamente, in data 16 dicembre 2024, la Ragioneria Generale dello Stato (MEF) ha pubblicato sul sito Revisione Legale il seguente chiarimento: «Ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 125/2024 “Disposizioni transitorie”, gli iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026, che intendano presentare l’istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, devono aver maturato all’atto della presentazione di tale domanda almeno cinque crediti formativi in materia di sostenibilità. Al riguardo, si chiarisce che, stante la natura abilitativa della formazione svolta in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità nel periodo transitorio (anni 2024 e 2025), la maturazione dei cinque crediti previsti dalla norma deve intendersi “una tantum”, e quindi nel corso del 2024 o del 2025. Ai fini dell’abilitazione, resta esclusa la possibilità di frazionare i crediti richiesti ripartendoli tra le due annualità.»

È stato inoltre evidenziato, con riferimento specifico all’anno formativo 2024, che tutti gli argomenti elencati nel gruppo D) del programma annuale 2024 (materie cui all’articolo 8 paragrafo 3 Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/2464) e indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità.

P.O. 4/2025: esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio della professione

Venendo ora al chiarimento contenuto del secondo P.O. in argomento, l’Ordine di Bergamo ha esposto di aver ricevuto da un iscritto domanda di esonero dallo svolgimento della formazione professionale continua, per mancato esercizio, in data 1° gennaio 2025; ha quindi chiesto “lumi” in merito al dovere di verificare l’adempimento degli obblighi formativi per il biennio 2023-2024, e chiesto, altresì, in caso di risposta affermativa, in base a quale criterio debba avvenire il controllo in tal senso.

Il CNDCEC ha risposto nei seguenti termini.

L’art. 5, c. 2, del Regolamento n. 18 del 30 settembre 2023 per l’assolvimento dell’obbligo di formazione prevede che l’iscritto all’Albo sia tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali secondo le modalità indicate dall’art. 1 co. 3 dello stesso Regolamento, di cui almeno 9 in materie di formazione obbligatoria (deontologia, tecniche di mediazione etc.).

L’art. 8 del citato Regolamento, nel disciplinare le diverse ipotesi di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua, prevede al comma 4 che coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.

Pertanto, l’Ordine territoriale, una volta effettuata l’attività di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, c. 5, del Regolamento sulla formazione professionale continua, può concedere l’esonero e questo avrà efficacia dalla data di richiesta.

In merito – prosegue il Consiglio Nazionale - è opportuno precisare che nel sopracitato Regolamento della formazione in vigore dal 30 settembre 2023, non è più espressamente previsto l’obbligo per gli iscritti di maturare, in ciascun anno formativo, almeno 20 crediti formativi professionali; è rimasto unicamente l’onere di assolvimento dell’obbligo complessivo dei 90 crediti formativi nell’arco del triennio.
Si pone quindi il problema di quantificare l’obbligo formativo a carico degli iscritti che presentino una richiesta di esonero che riguardi temporalmente una parte del triennio formativo.
L’art. 8, con riferimento alle esenzioni per cause che determinano l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi, per assunzione di cariche pubbliche elettive, o per impedimento (infortunio, malattia etc..) prevede espressamente, al comma 2, che l’esenzione, qualora sia concessa, comporti la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale, al periodo di assunzione della carica elettiva o al periodo di impedimento. Spetterà al Consiglio dell’Ordine competente determinare la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell’esenzione dall’obbligo formativo, qualora il periodo di esonero termini prima della conclusione del triennio formativo. Qualora, invece, l’esonero perduri al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio formativo, il Regolamento prevede che non sia richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti dall’iscritto precedentemente alla concessione dell’esonero dall’obbligo formativo (art. 8, co. 2, Regolamento FPC).

Nel silenzio della disciplina specifica per l’ipotesi di esenzione per mancato esercizio neanche occasionale della professione, il CNDCEC ritiene debba essere applicata analogicamente la disciplina sopracitata per gli altri casi di esonero di cui sopra.

Pertanto, posta la validità del principio per cui l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva durata dell’esenzione e, posto che l’esonero avrà efficacia dalla data della richiesta effettuata dall’iscritto, sarà onere del Consiglio dell’Ordine competente determinare la riduzione dei crediti formativi eventualmente da acquisire in misura proporzionale alla durata dell’esenzione.

Quest’ultimo dovrà procedere alla riparametrazione dell’obbligo formativo, secondo il criterio anzidetto, allorché cessi la causa di esonero e questa avvenga prima della conclusione del triennio formativo. Qualora l’esonero, invece, sia perdurante al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine non dovrà richiedere all’iscritto CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell’esonero dall’obbligo formativo.
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