23 aprile 2020

Neoiscritti alle casse professionali: confermata la possibilità di richiedere l’indennità di 600 euro

Ai fini dell'accesso all'indennità, il riferimento al reddito percepito nell'anno di imposta 2018 non esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020

Autore: Redazione Fiscal Focus
Dal Ministero del Lavoro arriva la conferma che anche i professionisti neoiscritti alla casse professionali potranno accedere all’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Più in particolare, nella FAQ pubblicata lo scorso 21 aprile, il Dicastero ha chiarito che potranno presentare la richiesta della suddetta indennità anche i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle proprie casse di appartenenza nel 2019 o nei primi mesi del 2020, pur non avendo prodotto, nel periodo di imposta 2018, un reddito derivante dall'esercizio della professione.

Dubbi interpretativi sui requisiti reddituali - Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 – che, in attuazione dell’articolo 44 del D.L. 18/2020, ha definito i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del bonus - all’articolo 1, comma 2, prevede che l'indennità di 600 euro è riconosciuta a coloro che:

a) abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attivitàsia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
b) abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Tale formulazione ha generato diversi dubbi interpretativi circa la possibilità di estendere tale indennità anche agli iscritti nel 2019 o nei primi mesi del 2020, sulla scorta del fatto che detti soggetti non avrebbero potuto maturare reddito professionale nel 2018.

I chiarimenti del Ministero – Per fornire risposta ai numerosi quesiti sull’argomento, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità è rappresentato dal "reddito complessivo" percepito per l'anno di imposta 2018. Tale reddito, pertanto, può non coincidere con il solo reddito derivante dall'esercizio della professione.

Per siffatta ragione, l'indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l'anno di imposta 2018 un reddito derivante dall'esercizio della professione.

Ferma restando la necessaria presenza degli altri requisiti prescritti dalla legge, viene chiarito che l’indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti lavoratori abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro.

Pertanto - conclude il Ministero - nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal D.I. del 28 marzo 2020.

Poco tempo per le domande - Si ricorda, infine, che la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2020 direttamente alla cassa professionale di appartenenza utilizzando la modulistica appositamente predisposta, precisando che l’indennità è relativa al mese di marzo 2020.
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