Con l’interrogazione parlamentare 5-12583, da parte dell’on. Giulio Sottanelli, “Riconoscimento del tirocinio pregresso ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili”, vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento o meno del tirocinio pregresso a favore dei revisori contabili.
L’on. Giulio Sottanelli con tale interrogazione, posta al Ministro dell'economia e delle finanze nella seduta n. 880 del 27 ottobre 2017, dopo una piccola premessa, nella quale vengono espresse le disposizioni generali per quanto riguarda l’iscrizione al registro dei revisori, intende chiedere al Ministero interrogato ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’iscrizione al registro dei Revisori contabili per coloro che sono risultati idonei all'abilitazione della libera professione di Dottore commercialista ed esperto contabile.
L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, recante il Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, stabilisce che “il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro”.
I praticanti che avevano avviato il periodo di tirocinio prima del 13 settembre 2012, ovvero la data di entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012 n. 146, in base alla vigente normativa potevano presentare al momento dell’iscrizione nel registro del tirocinio un’istanza di riconoscimento del tirocinio pregresso, anche se lo stesso era ancora in corso. Le istanze potevano riguardare soltanto periodi di tirocinio, debitamente documentati, svolti anteriormente all’iscrizione e avviati prima del 13 settembre 2012.
Pertanto, coloro i quali non avevano ancora provveduto all'iscrizione nel registro praticanti revisori, potevano vedersi riconosciuto il tirocinio pregresso, sanando la mancata iscrizione; attualmente, invece, questo non è più possibile.
Infatti, il riconoscimento di un periodo di tirocinio professionale svolto prima dell’iscrizione nel registro dei praticanti revisori trova un ostacolo nel vigente quadro normativo, il quale stabilisce, appunto, che il tirocinio ha una durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro. Per tale motivo bisogna ripetere l'iscrizione al registro praticanti revisori e attendere ancora tre anni prima dell'iscrizione.
La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta e conforme alle prescrizioni in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, modulo online TR-01, ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per convalidare l'iscrizione, il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente all’Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali del Ministero delle Finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza, all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio.
Il periodo di tirocinio decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro. Il tirocinante, al termine del procedimento di iscrizione, riceverà presso l’indirizzo elettronico (PEO o PEC) indicato in domanda, la comunicazione dell’iscrizione nel registro stesso.
Concludendo, quindi, in base al vigente regime, non è possibile prevedere il riconoscimento di periodi di pratica svolti anteriormente all’iscrizione nel relativo registro ma solo successivi alla data di iscrizione nel registro stesso.