La laurea in scienze politiche non costituisce titolo di studio valido per l’iscrizione nel registro dei tirocinanti commercialisti.
Lo ha precisato il Pronto Ordini n. 47/2024 col quale il Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili ha fornito risposta negativa al seguente quesito:
«se la laurea in scienze politiche sia titolo di studio valido per l’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio, considerato quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009.»
Secondo l’ordinamento professionale vigente (art. 40, co. 4, D.lgs. n. 139/2005 e D.M. 7/08/2009, n. 143 1), costituiscono titoli di studio validi ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio, sezione A (sez. Commercialisti e sez. Esperti contabili):
il diploma di laurea specialistica della classe 64S-Scienze dell'economia (o della corrispondente laurea magistrale LM 56 ex D.M. n. 270/2004);
il diploma di laurea specialistica della classe 84S-Scienze economico-aziendali (o della corrispondente laurea magistrale LM 77 ex D.M. n. 270/2004), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione della riforma universitaria in ottemperanza all’articolo 17, comma. 95, della legge n. 127/1997.
Ciò posto, nel P.O. n. 47/2024 si afferma che «L’equiparazione di cui al DM 9 luglio 2009 non rileva ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio, essendo solo operata ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.»
1D.M. 7/08/2009, n. 143 - Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.