Deduciblità - I canoni di leasing relativi a beni mobili strumentali sono deducibili, a condizione che il leasing abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (art. 54 co. 2 del TUIR).
Si ricorda che, per i veicoli soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, la durata del contratto deve risultare non inferiore al periodo di ammortamento ordinario (a partire dai contratti stipulati dall'1.1.2007: cfr. le istruzioni al modello UNICO 2011 PF).
La deduzione dei canoni di leasing avviene in base al criterio di competenza (canoni maturati).
Maxicanone - Per quanto si tratti di un principio espresso con specifico riferimento al reddito d'impresa, si ritiene che, se il contratto di locazione finanziaria prevede il pagamento di un maxicanone iniziale, questo debba essere spesato sull'intera durata contrattuale.
Scioglimento o risoluzione del contratto di leasing - Nell'ipotesi di scioglimento o risoluzione del contratto di leasing prima che sia decorso il periodo minimo richiesto dall'art. 54 del TUIR, sorge il problema relativo al trattamento dei canoni di leasing già dedotti.
In materia di reddito d'impresa, la R.M. 4.12.2000 n. 183/E ha osservato che la durata minima prevista dalla legge risponde "all'esigenza di evitare manovre elusive da parte dell'impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni per l'acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l'ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà ".
Peraltro, secondo l'Amministrazione finanziaria, nessun intento elusivo può essere rinvenuto nella risoluzione anticipata del contratto di leasing tramite riscatto anticipato del bene. Infatti, tale riscatto comporta soltanto "una riduzione del numero dei canoni stabilito nel contratto di locazione finanziaria e non ha alcun riflesso sull'ammontare dei canoni già portati in deduzione, purché il contratto preveda una durata non inferiore a quella stabilita " dalla legge.
Sembra ragionevole pervenire alle stesse conclusioni con riferimento al reddito di lavoro autonomo professionale.
Anche se la R.M. 183/E/2000 fa espresso riferimento al riscatto del bene, si ritiene che le conclusioni cui la stessa giunge siano riferibili anche alla risoluzione anticipata del contratto per effetto di inadempienze contrattuali.
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