I contributi previdenziali obbligatori per legge costituisco costi da dedurre ai fini del reddito professionale imponibile ai sensi dell'art. 54 TUIR. È quanto afferma la sentenza 4784/15/16 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
I giudici meneghini di secondo grado hanno accolto l’appello proposto da un notaio, in una controversia riguardante un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto al professionista una maggiore IRAP per l'anno 2008, oltre sanzioni e interessi.
L’accertamento scaturisce dal fatto che il notaio ha dedotto i contributi obbligatori versati alla Cassa dal reddito professionale (quadro RE) nell’ambito della voce di costo denominata “archivio notarile”, mentre l’amministrazione ha sostenuto la deducibilità dal reddito complessivo.
Ebbene, la CTR, in totale riforma della decisione di prime cure, ha annullato la ripresa fiscale.
Scrivono i giudici in motivazione: “In ordine al rimanente motivo di appello, occorre sottolineare che, come accertato dai giudici di primo grado, il contribuente, di professione notaio, aveva dedotto dal reddito professionale (quadro RE) nell'ambito della voce di costo denominata ‘archivio notarile’ la somma di euro (omissis), comprensiva anche dei contributi versati alla Cassa nazionale del Notariato (cod. 113A) nonché la quota di aggio sugli oneri versati alla cassa stessa (cod. 104A) per un totale di euro (omissis).
Secondo invece la tesi sostenuta dall'ufficio, tali importi, relativi a contributi previdenziali obbligatori, rientrerebbero nella voce degli oneri deducibili di cui all'art. 10, D.P.R. 917/86 da indicare nel quadro RP della dichiarazione dei redditi.
Poiché in entrambi i casi, i citati contributi erano comunque deducibili ai fini Irpef, la ripresa dell'ufficio aveva riguardato solo ai fini Irap […].
In tema di imposte dirette, il nuovo testo dell'art. 54 TUIR nella determinazione del reddito da lavoro autonomo cosi statuisce: ‘il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in danaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio di arti e professioni. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde’.
Partendo da tale dato normativo, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale citato anche dall'appellate, secondo cui per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti l'esercizio della professione comprende non solo quelle necessarie per la produzione del reddito ma anche quelle che sono una immediata derivazione dal reddito prodotto.
Nel caso di specie, i contributi previdenziali obbligatori per legge sono versati dal notaio indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e per il solo fatto di esercitare la professione; la loro strutturazione evidenzia, dunque, una stretta correlazione tra l'esercizio della professione e l'obbligo del versamento di tali contributi. In base dunque al principio dell'inerenza, essi costituiscono dei costi da dedurre ai fini del reddito professionale imponibile ai sensi dell'art. 54 Tuir […]”.
La CTR ha compensato le spese del giudizio.
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