Con il Pronto Ordini n. 74/2023 del 13 Luglio 2023, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha chiarito quali sono i criteri che disciplinano le progressioni dei dipendenti dell’Ordine, effettuando un distinguo minuzioso tra quelle che si verificano all’interno della stessa Area e quelle che, invece, vengono effettuate tra aree diverse.
Il quesito - Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno, in data 01.06.2023, si rivolgeva al Consiglio Nazionale di categoria affinché fornisse indicazioni in ordine alla “
contrattazione integrativa e modalità delle procedure selettive di Area, per le progressioni economiche all’interno della stessa Area di inquadramento che riguarderebbero un dipendente; la procedura selettiva tra le Aree nella parte che prevede la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, per le progressioni economiche tra le aree, che riguarderebbero gli altri due dipendenti. In particolare, si richiede se tali procedure prevedano il ricorso a tipologie concorsuali pubbliche oppure se possono essere gestite con trattative integrative tramite sindacato”.
Il riscontro del Cndcec - Il Massimo organo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha dapprima rammentato come il CCNL Funzioni Centrali all’art. 14 prevede le
progressioni economiche nella stessa area, di guisa che si possa consentire di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni.
Ciò avviene mediante una procedura selettiva che deve ottemperare a tali criteri:
- legittimati alla partecipazione sono i soggetti che negli ultimi tre anni non hanno beneficiato di alcuna progressione economica. Tale termine, in sede di contrattazione, può essere ridotto a due anni o elevato a quattro. I partecipanti non devono essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare;
- in sede di contrattazione collettiva integrativa vengono stabiliti i differenziali stipendiali per ciascun’area, tenuto conto delle risorse del fondo in modo da garantire la copertura finanziaria;
- per ogni procedura selettiva si può attribuire un solo differenziale stipendiale per dipendente;
- la graduatoria dei partecipanti viene stilata in base ai seguenti parametri:
- a) Media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite;
- b) Esperienza professionale maturata;
- c) Capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi e da individuarsi in sede di contrattazione collettiva.
In ogni caso, nella fattispecie indicata con la lett. a) il punteggio assegnato non potrà essere inferiore al 40% del totale, mentre a quella contraddistinta con la lett. b) non potrà essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
La contrattazione integrativa, in tale settore, riveste un ruolo di primaria importanza. In tale sede, infatti, è altresì possibile prevedere una clausola di salvaguardia (assegnare un punteggio aggiuntivo non superiore al 3% di quello ottenuto) e definire i criteri di priorità in ipotesi di parità di punteggio.
La graduatoria ha la validità di un anno.
In tema di
progressioni tra diverse aree, invece, il CNDCEC ha ricordato come esistono due procedure:
- Ordinarie, previste dall’art. 17 del CCNL Funzione Centrali 2019-2021 il quale, testualmente, dispone che “Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate”;
- C.d. in deroga, secondo la quale per il conferimento degli incarichi in oggetto ogni amministrazione, previo confronto con la delegazione di parte sindacale, assegna un peso percentuale in base alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, ai requisiti culturali posseduti, alle attitudini e alla capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale. Tale procedura è disciplinata dall’art. 18 del CCNL summenzionato. Le progressioni appartenenti a tale tipologia sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL.
Il Cndcec precisa come “l
a riserva del 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno non opera per le progressioni in deroga finanziate con le risorse di cui all’art. 1, comma 612 della legge n. 234/2021. Viceversa, l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali in deroga è possibile nel limite del 50% del fabbisogno”.
Fino al 31 Dicembre 2024, le progressioni verticali verso l’Area assistenti e l’Area Funzionari possono essere effettuate solo attraverso le procedure in deroga.
Dunque, chiosa, il Cndcec, trattasi di procedure selettive interne.