Ai fini dell’iscrizione nell’albo dei CTU, il D.M. n. 109/2023, non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale e prevede solo come eventuale, lo svolgimento di specifici percorsi formativi, volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 123 del 6 ottobre 2023, nell’ambito dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio ed ai relativi obblighi formativi.
I chiarimenti sono scaturiti a seguito di un questi pervenuto da un Ordine territoriale con il quale è stato chiesto al Consiglio Nazionale di chiarire, alla luce delle previsioni dell’articolo 3, lett. e) ed f) del D.M. 4 agosto 2023, n. 109, quali siano gli obblighi formativi a cui devono assolvere i professionisti per ottenere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del giudice (CTU) e quali siano i soggetti autorizzati ad erogare le attività formative.
I chiarimenti del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, rispondendo al quesito pervenuto, osserva dapprima che, a seguito della “Riforma Cartabia”, operata con il D. Lgs. n. 149/2022, è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia n. 109/2023, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di stabilire:
- le categorie dell'Albo CTU ed i settori di specializzazione di ciascuna categoria;
- i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei CTU.
Per quanto concerne il richiamato articolo 3 del D.M. n. 109/2023, il CNDCEC evidenzia come, tale disposizione, nel disciplinare “il contenuto” dell’Albo CTU, disponga che, in quest’ultimo, debbono essere indicati:
- a) la categoria ed il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero d’incarichi conferiti e di quelli revocati.
La disciplina dei “requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici” è, invece, contenuta all’articolo 4 del citato D.M. In particolare, il comma 1, lett. b) del citato articolo 4, prevede che, possono essere iscritti nell’Albo coloro che «sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti».
Il successivo comma 3 specifica che “gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della Legge n. 4/2013 alla quale è iscritto l'aspirante”.
Dopo aver richiamato le summenzionate disposizioni, il Consiglio Nazionale evidenzia quanto stabilito dall’articolo 5 del D.M. n. 109/2023, in merito ai contenuti delle “domande d’iscrizione”, ragione per cui, ai fini della risoluzione del quesito posto, assumono importanza le previsioni del comma 1, lett. d) e lett. l).
In particolare, nella domanda d’iscrizione, l’aspirante CTU dovrà indicare “gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico” (lett. d) e la “dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, […]” (lett. l).
Di conseguenza, alla luce delle disposizioni richiamate, il CNDCEC afferma che, per l’iscrizione nell’Albo dei CTU, il D.M. n. 109/2023:
- non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale;
- prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.
Infine, in relazione ai soggetti formatori, il Consiglio Nazionale evidenzia che, il D.M. n. 109/2023, non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi, né tanto meno indicazioni in merito ai soggetti che possono erogare tale formazione.
Sul punto, a giudizio del CNDCEC, appare comunque utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento FPC, gli iscritti nell’Albo possono scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere, con la precisazione che solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lett. p) della Tabella di cui all’articolo 16 del Regolamento FPC, consentiranno di assolvere l’obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.