27 aprile 2024

Delegati alle vendite nelle procedure esecutive. Obblighi di aggiornamento formativo

I chiarimenti del CNDCEC nel P.O. n. 37/2024

Autore: Paola Mauro
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) attraverso il servizio “Pronto Ordini” ha fornito chiarimenti in ordine all’individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale ai sensi dell’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo.

Giova premettere che – secondo quanto dispone la norma succitata - presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.

L'elenco è tenuto dal presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco in questione gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Ciò premesso, nel P.O. n. 37/2024 si osserva che, a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), gli elenchi dei professionisti delegati alle vendite sono aggiornati costantemente (nei termini indicati dai singoli Tribunali), pertanto, rispetto al passato, le iscrizioni non avvengono più in un’unica data, bensì possono essere disposte costantemente nel tempo.

Ne discende che l’individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco in discorso.

Conseguentemente il P.O. n. 37/2024 conclude affermando che «anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento».
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