22 dicembre 2015

Revisione nelle imprese di minori dimensioni

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il Consiglio nazionale dei commercialisti torna nuovamente ad occuparsi della revisione legale dei conti, con un documento dedicato alle piccole imprese.


L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori” è infatti il documento che è stato predisposto con la collaborazione della “Commissione per i principi di revisione”, presieduta dal prof. Raffaele D’Alessio, con il quale si vuole offrire un quadro completo, armonico ed esemplificativo del processo di revisione, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore degli ISA Italia a partire dal 1 gennaio 2015.


È questo un documento la cui importanza è stata sottolineata anche dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, il quale ha ricordato come la qualità della revisione legale dei conti stia molto a cuore al Consiglio Nazionale.


Ha poi proseguito sottolineando che “l’emissione da parte del MEF, alla fine del 2014, del nuovo corpo di principi di revisione della serie ISA Italia, da applicare nelle revisioni dei bilanci a partire dal 2015, ha costituito un’eccellente opportunità per un vero salto di qualità nella pratica della revisione contabile nel nostro Paese. Questo documento applicativo si rivolge a ogni revisore, ma, soprattutto, ai revisori individuali, alle piccole società di revisione e ai collegi sindacali o agli organi di controllo, anche monocratici, delle S.r.l., quando essi sono incaricati anche della revisione legale dei conti”.



Il documento


Come viene ricordato nel documento in commento, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”, paragrafo A64, prevede che: “Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l’espressione ‘impresa di dimensioni minori’ si riferisce ad un’impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:


- la concentrazione della proprietà e della Direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);


- una o più delle seguenti caratteristiche:


i. operazioni semplici e lineari;


ii. semplicità delle registrazioni contabili;


iii. un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;


iv. un numero limitato di controlli interni;


v. un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero


vi. un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.


Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese”.


Il documento, quindi, nell’indirizzarsi alle piccole imprese, non pone specifici limiti quantitativi, ma sottolinea come la valutazione delle caratteristiche qualitative dell’impresa e la conseguente decisione di considerarla “di dimensioni minori” è sempre oggetto di giudizio professionale del revisore.


Tale valutazione deve essere in ogni caso documentata nelle carte di lavoro.


Il lavoro prosegue quindi illustrando il processo di revisione secondo i principi internazionali di revisione, approfondendone ogni aspetto ritenuto meritevole di attenzione.


Particolarmente utili per il professionista risultano essere gli allegati, i modelli di carte di lavoro, le check-list e i documenti di supporto.




Come chiarito dal consigliere nazionale delegato alla materia, Raffaele Marcello, “poiché nel nostro Paese, nella maggior parte dei casi la revisione legale è affidata al collegio sindacale (o al sindaco unico delle società a responsabilità limitata), un’importante novità di questo aggiornamento è stato l’inserimento, quando pertinente, di specifici paragrafi dedicati alle peculiarità dei sindaci-revisori e l’inserimento di specifici allegati, quali un modello di proposta di incarico riferita a entrambe le funzioni dei sindaci revisori o un modello di relazione finale unitaria, facendo tesoro della dottrina e della pratica professionale specifica sviluppata negli ultimi anni”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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