La compensazione - Il comma 574 della Legge di Stabilità 2014 prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltreché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Gli enti locali - Il comma 574 impone dunque per i contribuenti intenzionati a utilizzare la compensazione (orizzontale) dei crediti Irpef, Ires, Irap ecc., oltre a quelli concernenti ritenute alla fonte, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità quando i crediti eccedano i 15mila euro annui. Relativamente agli Enti Locali questi non sono contribuenti Ires (articolo 74, comma 1, D.P.R. 917/86), ma pagano l'Irap e hanno tutti gli obblighi dei sostituti d'imposta. La restrizione introdotta dal comma 574 interessa anche queste Pubbliche Amministrazioni.
Irap e sostituti - Relativamente all'Irap, la compensazione orizzontale per le PA è limitata al credito che emerge dalle attività commerciali, in virtù dell'opzione esercitata ex articolo 10-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/97. Quanto al sostituto d'imposta, il credito utilizzabile è quello che emerge dal modello 770, dovuto a un eccesso di ritenute versate rispetto a quelle effettuate.
Alternativa al visto di conformità - Per i Comuni che si apprestano alla compensazione, si ripropone un'incertezza che deriva dalla alternativa al visto di conformità (prevista dal comma 574) con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. I revisori, con la firma, attestano l'esecuzione dei controlli documentali e contabili previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 164/1999. Queste verifiche sono molto più complesse negli enti locali, stante lo scollamento tra contabilità pubblica e adempimenti fiscali.
L’alternatività - Il problema dell'alternatività tra visto e sottoscrizione dell'organo di controllo interno dei Comuni già esiste per la compensazione dell'Iva (articolo 10, D.L. 78/2009). L'Agenzia delle Entrate però, con la risoluzione 90/E del 2010, ha dato il via libera, affermando l'identità del ruolo tra revisori di società e revisori previsti dal Tuel. Tuttavia che all'organo di revisione sia attribuibile l'onere di svolgere gli adempimenti fissati dal D.M. 164/99 (effettuati, per conto dell'amministrazione finanziaria) resta un'interpretazione poco sostenibile anche se facoltativa. Il riferimento è al controllo contabile previsto dall'articolo 2409-bis del Codice Civile, cioè alla revisione stabilita per le società. Inoltre l'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 322/98 contempla, tra i contribuenti destinatari, i soggetti passivi Ires, platea a cui gli enti locali non appartengono.
Una contraddizione - Nell'articolo 239 del Tuel è stabilito che l'organo di revisione dell'ente locale vigila sulle regolarità degli adempimenti fiscali, ma un'altra norma contenuta nell'ordinamento degli enti locali è in contraddizione con la soluzione adottata dall'Agenzia. Occorre infatti tener conto della posizione dei revisori e nello specifico, nel Tuel è scritto che questi non possono assumere incarichi o consulenze presso lo stesso ente locale (articolo 236, comma 3), e solo lo statuto può ampliare le funzioni dell'organo di revisione rispetto a quanto stabilito dall'articolo 239, e nel rispetto della legge.
Incarico gratuito - L'espletamento gratuito inoltre non aggira il divieto posto dal Tuel, ma la certificazione delle verifiche senza onorario potrebbe addirittura aggravare la posizione professionale del revisore se fosse contestata l'inesistenza del credito utilizzato con il rischio per il professionista di perdere la protezione dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale.