8 novembre 2013

Revisori: non sempre vale il sorteggio

Non sempre ci sarà il sorteggio per i Revisori delle partecipate pubbliche, il tutto dipende dagli statuti o dai patti parasociali.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ingresso nelle società degli enti locali – Il sorteggio dei revisori nelle società non quotate, controllate dagli Enti locali e nelle aziende speciali, dipende dagli Statuti o dai patti parasociali e probabilmente non riguarderà tutte le aziende di Comuni e Province. Il meccanismo, sulla base della riforma del 2011 (articolo 16, comma 25 del D.L. 138/2011), relativamente al controllo dei conti degli Enti locali, è previsto dal decreto “Salva-Roma” (articolo 1, comma 18 del D.L. 126/2013), e ha lo scopo di sottrarre alla politica locale la possibilità di scegliere i revisori dei conti nelle società, dopo aver perso la propria influenza per quanto riguarda i Comuni e le Province.

Le istruzioni per formare l’elenco - Entro i prossimi due mesi, il Ministero dell’interno dovrà fissare i criteri per regolare l'inserimento dei professionisti nell'elenco e indicare le modalità con cui adeguare la “qualifica professionale del revisore” alla complessità degli incarichi nelle società partecipate dagli Enti. Per evitare contenziosi, il nuovo intervento lascerà stare i revisori attualmente in carica i quali potranno portare a termine i propri mandati, e fino a che non verranno definite le nuove regole.

Non tutti saranno sorteggiati – Bisogna precisare che in futuro non tutti i revisori saranno sempre sorteggiati. La norma prevede il sorteggio per “i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico”, e per capire chi rientra nella previsione e chi ne è escluso si dovranno guardare le regole interne a ogni società.
Il Codice civile prevede la nomina dei revisori da parte dell'Assemblea dei soci, senza indicazioni formali dagli enti pubblici, indicazioni che tuttavia possono essere previste dallo Statuto o dai patti parasociali. L'unica previsione esplicita in questo senso si incontra all'articolo 2449 del Codice civile, dove è disposto che se lo Stato o gli Enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può a essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. In questo caso, è lo Statuto a dettare la procedura.
Per l’applicazione del sorteggio tutto dipenderà al valore che si vorrà dare alla “indicazione del soggetto pubblico”. In particolare se si intende per tale, l'indicazione formalizzata da parte del Comune o della Provincia, la nuova regola riguarderà solo le società in cui questo passaggio è previsto dallo Statuto o dai patti; se invece si vuol dare una lettura più estensiva, basata sul presupposto che nei fatti l'ente oggi sceglie i revisori tramite l'assemblea dei soci, dovranno essere le indicazioni ministeriali a chiarirlo.

Chi può entrare negli elenchi - Negli elenchi da cui saranno effettuate le estrazioni dei professionisti potranno entrare anche i professori universitari di ruolo in economia e giurisprudenza, oltre a Commercialisti e Revisori legali. Il sorteggio in ogni caso si applicherà solo alle società in cui gli enti pubblici dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Non vi sarà sorteggio nelle società che rispondono agli altri due requisiti con cui si definiscono le “controllate”, ovvero le aziende in cui i Comuni o le Province dispongono di “voti sufficienti” o “particolari vincoli contrattuali” capaci di attribuire un'influenza dominante sulla società.

Revisori:in vigore la norma transitoria – Dal lato del registro dei Revisori legali, la Ragioneria dello Stato, con una nota pubblicata sul portale dedicato alla revisione, ha chiarito che a seguito delle disposizioni in merito all’iscrizione al Registro introdotte dal D.L. 126/2013, le istruttorie in corso per le quali non è stato ancora emanato alcun provvedimento saranno definite tenuto conto della nuova disposizione dettata dal citato decreto. I procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego potranno essere rivalutati alla luce della nuova norma previa istanza scritta. In definitiva le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo, saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge, i procedimenti che invece risultano già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell’esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, senza oneri a carico del richiedente. La condizione imprescindibile è che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 145/2012, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.
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