22 febbraio 2020

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Autore: Serena Pastore
Per contrastare l’evasione fiscale e contributiva ed le frodi fiscali il DL n.124/2019, convertito con modificazioni in Legge n.157/2019, ha apportato rilevanti variazioni alla disciplina delle ritenute e delle compensazioni nei contratti di appalto e subappalto c.d. “labour intensive”.

In seguito all’emanazione di diversi documenti di prassi, da parte dall’Agenzia delle Entrate, è bene riepilogare la disciplina sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, alla luce dei chiarimenti forniti.

Normativa - Il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Fiscale introduce un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. n.241/1997, il quale prevede che i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Per l’applicazione della norma in commento tutte le condizioni stabilite dalla stessa devono coesistere. Pertanto, rientrano nella fattispecie in esame esclusivamente di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e svolti presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. Qualora manchi anche una sola delle predette condizioni la disciplina non è applicabile.

Decorrenza – Così come chiarito dalla Risoluzione n.108/E/2019, la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, anche relativamente a contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento precedente al 1° gennaio 2020.

La Circolare n.1/E/2020 ha chiarito che al fine di evitare aggiramenti della soglia prevista attraverso il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario.

Obblighi per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice – Nella suddetta Risoluzione è stato, inoltre, chiarito che l’obbligo di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti impiegati nella commessa, deve essere assolto dall’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente deve essere effettuata “sulla base di parametri oggettivi”, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente i versamenti devono essere effettuati dall’impresa cumulativamente. Per consentire all’impresa di effettuare tali versamenti l’Amministrazione Finanziaria ha istituto l’apposito codice identificativo “09” denominato “Committente” con la Risoluzione n.109/2019.

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
  • le deleghe di pagamento;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Obblighi per il committente - Il committente è obbligato alla verifica del versamento delle ritenute e pertanto è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

I modelli “F24” sono consultabili nel “Cassetto Fiscale” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente.

Inadempienza dell’impresa appaltatrice – Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l’effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Inoltre i committenti hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori, entro 90 giorni.

Sanzioni - In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Esclusione dagli obblighi - I predetti obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per le deleghe di pagamento, dei seguenti requisiti:
  • risultino in attività da almeno tre anni,
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Reverse charge – L’articolo 4 del Decreto Fiscale estende, inoltre, l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
L’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. n.276/2003.
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