Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti, hanno pubblicato lo scorso 13 dicembre il documento di ricerca “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche”, in conseguenza della riforma dello Sport, avviata con la Legge n. 86/2019 ed implementata dai successivi decreti delegati (tra cui il D. Lgs. n. 36/2021 e il D. Lgs. n. 39/2021) che sta divenendo progressivamente operativa nei diversi ambiti.
Le ASD – Prima di esaminare il summenzionato documento, occorre ricordare che, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) devono costituirsi con atto scritto come associazione riconosciuta, ovvero priva di personalità giuridica, affiliarsi annualmente ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) ed ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
L’articolo 7 del D. Lgs. n. 36/2021 e s.m.i, indica il contenuto minimo che deve presentare lo statuto di un’associazione sportiva dilettantistica; tra le clausole previste dalla menzionata disposizione, vi è alla lett. f),
“l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità d’approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”.
Tuttavia, diversamente da quanto previsto nel Codice del Terzo settore, nel D. Lgs. n. 36/2021 nulla è indicato in merito a quali schemi adottare nella redazione di un documento riepilogativo dei fatti di gestione che, pertanto, potrà essere liberamente formato secondo il principio di cassa (Rendiconto), ovvero secondo il principio di competenza (Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione).
Il documento di ricerca - Come si osserva nel summenzionato documento di ricerca e come sopra anticipato, a differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una “modulistica” degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria ed ai risultati realizzati dagli enti sportivi.
In questo contesto, quindi, il CNDCEC e la FNC hanno inteso suggerire, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento “di base” (per gli iscritti all’Albo e per gli operatori del settore) che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza ed attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.
Gli schemi, pur avendo evidentemente una matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.
Il documento, in considerazione di quanto sopra osservato, prevede due modelli alternativi:
- un primo modello, articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione;
- un secondo modello, articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative.
I modelli forniti risultano già volontariamente applicabili per i bilanci ed i rendiconti riferibili all’annualità 2023, nonché per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare.
Negli schemi presentati nel documento di ricerca, quindi, si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, aggiornati all’OIC 35; ciò, nella prospettiva d’individuare uno schema di riferimento già ampiamente “validato”.
Lo schema proposto in applicazione del principio di competenza economica, accanto ai due prospetti che raccolgono i dati numerici dell’esercizio di riferimento, è accompagnato dalla Relazione di missione che illustra:
- da un lato, le poste di bilancio;
- dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice Civile colloca, per le società di capitali, distintamente nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Accanto agli obblighi di bilancio suddetti, secondo i commercialisti non si può non considerare che le associazioni sportive dilettantistiche soggiacciono ad ulteriori oneri di rendicontazione aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, le attività di raccolta pubblica di fondi e l’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali di cui all’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, con conseguente impatto sullo stesso.
Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti successivi alla redazione da parte del Consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’organo assembleare (c.d. “Assemblea degli associati”), nel documento si osserva che non sussiste alcun obbligo di deposito del bilancio o rendiconto annuale, se non nel caso previsto dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2021, in ordine al procedimento d’acquisizione della personalità giuridica tramite l’iscrizione al RASD.
Infine, andando nello specifico, in merito alla struttura del documento di ricerca in esame, dopo il capitolo dedicato allo Stato patrimoniale ed a quello successivo sul Rendiconto gestionale, i commercialisti si soffermano sulla Relazione di missione e sul Rendiconto per cassa, per poi concludere con il Glossario sulle poste del bilancio.