31 dicembre 2024

Sospensione del procedimento disciplinare. Attività ammesse

Autore: Paola Mauro
Il Consiglio o il Collegio di Disciplina possono acquisire presso la competente Autorità Giudiziaria il certificato dei carichi pendenti o il casellario giudiziale o le sentenze riguardanti l’iscritto nei confronti del quale è stato aperto e sospeso il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale.

Lo ha precisato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel “Pronto Ordini” n. 98/2024, così rispondendo a un quesito relativo all’articolo 21, comma 3, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in base al quale «Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento».

Lo scrivente Ordine – dopo aver rappresentato di aver sospeso il procedimento disciplinare a carico di un iscritto, ai sensi del comma 1 del citato art. 21, in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare – ha chiesto:
  • di definire in modo specifico quali atti non possono essere compiuti, ai sensi del richiamato art. 21, comma 3, del Regolamento;
  • se la richiesta presso il Tribunale, ove è pendente il giudizio, del rilascio di certificati di carichi pendenti o di casellario o la richiesta di copia delle sentenze, possa costituire una violazione sancita dal predetto comma 3, ovvero “atto” di interruzione della sospensione del procedimento.
Ebbene, il C.N.D.C.E.C. - premesso che nel periodo di sospensione in discorso non possono essere svolte tutte le attività proprie del procedimento disciplinare, come ad esempio la convocazione dell’iscritto per la sua audizione in fase istruttoria o dibattimentale – ritiene che – si riporta testualmente - «il Consiglio o il Collegio di Disciplina possa comunque effettuare le richieste presso la competente Autorità giudiziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/05, al fine di acquisire il certificato dei carichi pendenti o il casellario giudiziale o le sentenze penali riguardo all’iscritto nei confronti del quale è stato aperto e sospeso il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale, atteso che l’acquisizione di tale documentazione è necessaria al fine della riassunzione del procedimento, una volta avuta conoscenza del provvedimento che ha definito il procedimento penale a carico del professionista. Tali attività, infatti, non costituiscono atti tipici del procedimento disciplinare e, pertanto, non rientrano nella fattispecie delineata dall’art. 21, comma 3, del Regolamento».

Il Consiglio Nazionale ha inoltre osservato «che le suddette attività non sono in contrasto con quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del Regolamento, il quale stabilisce che “L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l’esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal momento in cui ne ha conoscenza”, posto che, in caso di inerzia o inottemperanza da parte del professionista sottoposto a procedimento penale in merito all’obbligo di comunicazione, è opportuno che il Consiglio o il Collegio di Disciplina provveda direttamente a richiedere alla competente Autorità giudiziaria gli esiti del procedimento penale nel quale è coinvolto l’iscritto».
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