21 settembre 2024

Commercialisti. Sospensione dall’esercizio della professione

Autore: Paola Mauro
Il 19 settembre sono stati pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) i “Pronto Ordini” n. 68/2024 e n. 84/2024, entrambi relativi all’esercizio delle funzioni disciplinari.

P.O. n. 68/2024 – L’Ordine scrivente ha chiesto se, in caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna (a seguito di patteggiamento) a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare, sia contemplata l’ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio di Disciplina in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell’iscritto. Ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l’iscritto possa considerarsi “periodo di attesa dell’esito del giudizio pendente”.

Ebbene, a parere del Consiglio Nazionale, posto che l’esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali, come prescritto dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, è compito di questi ultimi valutare, nell’ambito della propria sfera di autonomia, se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all’Autorità Giudiziaria - la quale “è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 139/05 -, per avere contezza dell’effettiva presentazione dell’istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.

P.O. n. 84/2024 – L’Ordine scrivente ha chiesto “lumi” su quale sia la corretta modalità da seguire qualora un iscritto, che abbia presentato tempestivo ricorso avverso la sanzione della sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo formativo, chieda la sospensione della decisione al Collegio di Disciplina Territoriale nell’attesa della decisione del Consiglio Nazionale in merito.

È stato chiesto, altresì, se, nel caso in cui non rientri nelle competenze del Collegio di Disciplina Territoriale, l’iscritto debba tramettere istanza al Consiglio di Disciplina Nazionale affinché venga sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato.

A tali quesiti il CNDCEC ha risposto che, in base al tenore dell’art. 55, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 139/05 e dell’art. 26, commi 3 e 4 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, è evidente che la competenza a pronunciarsi in merito all’eventuale istanza di sospensiva proposta dal ricorrente è attribuita in via esclusiva al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, innanzi al quale può essere proposto ricorso da parte del professionista che sia stato attinto da provvedimento disciplinare.

L’ istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere proposta unitamente al ricorso medesimo o separatamente rispetto ad esso.

Il CNDCEC precisa, inoltre, che il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento disciplinare, che è pienamente efficace nei confronti del ricorrente, decorsi trenta giorni dalla notifica al medesimo.

Infatti, solo il Consiglio di Disciplina Nazionale, ai sensi dell’art. 55 sopra richiamato, può sospendere l’efficacia del provvedimento.

Infine il P.O. n. 84/2024 precisa che l’istanza di sospensione del provvedimento deve essere proposta dal ricorrente all’attenzione del Consiglio di Disciplina Nazionale, al quale è destinata, ed è comunque corretta la trasmissione per il tramite del Consiglio di Disciplina territoriale, atteso che il D.M. del 15 febbraio 1949, che regolamenta la trattazione dei ricorsi al Consiglio [di Disciplina] Nazionale, stabilisce, all’art. 5, comma 1, che “Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare” e, al comma 6 del suddetto articolo, che “Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale”.

Sarà pertanto cura del Consiglio o del Collegio di Disciplina territoriale trasmettere per competenza l’eventuale istanza di sospensiva del provvedimento impugnato al Consiglio di Disciplina Nazionale.
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