31 marzo 2017

STAMPA DEI REGISTRI IVA: TERMINI PIÙ AMPI

Autore: PAOLA SABATINO
E’ stato recentemente pubblicato un documento di studio con il quale si è affrontato il tema della stampa dei registri Iva, a cura delle Commissioni Information Technology e Organizzazione degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, Cagliari, Novara, Padova, Ragusa, Verona e Viterbo.

Nel documento si fa presente che, la modifica apportata all’articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 322/98, ad opera dell’articolo 4 del Decreto Legge n.193/2016, ha variato i termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Si osserva, pertanto, che la modifica di tali termini di presentazione rischia di far ritenere modificati anche i termini di stampa o di conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini IVA posto che, l’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n.357/94 prevede “ a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi…”. A parere delle su citate Commissioni, un’interpretazione letterale della norma così restrittiva avrebbe delle conseguenze non solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per i loro commercialisti, in quanto sarebbe improponibile dover stampare o mandare in conservazione i registri e i documenti Iva nel mese di maggio, nel pieno della stagione delle dichiarazioni dei redditi e bilanci. Ne deriverebbero, infatti, due momenti distinti, di stampa o conservazione, in relazione al medesimo anno di imposta comportando una parcellizzazione degli adempimenti e, di conseguenza, un maggior onere, anche economico.

Una possibile soluzione interpretativa - Nel documento, è stato precisato che, da una più attenta analisi della norma e della prassi consolidata, esistono margini per poter ritenere che la stampa o conservazione dei documenti e registri IVA, possa essere inserita in un contesto sistematico e legislativo più ampio, propedeutico, a fornire una interpretazione della norma in grado di coniugare le esigenze del legislatore e quelle dei contribuenti.

Viene, pertanto, osservato che, con riferimento all’abrogato obbligo di trasmissione dell’impronta degli archivi informativi conservati digitalmente, l’Agenzia delle Entrate, si pronunciò su un problema similare che gli addetti ai lavori si trovarono ad affrontare nell’ipotesi di esercizio coincidente con l’anno solare, posto che, all’epoca, i termini di presentazione delle varie dichiarazioni era unificato al 30 settembre. Per questa categoria di contribuenti, un’interpretazione letterale dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2004, avrebbe comportato la differenziazione temporale dell’invio della impronta, distinguendo, appunto, l’impronta degli archivi informatici tenuti ai fini IVA, rispetto a quella degli archivi informatici ai fini delle imposte sul reddito.

Con la Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate, in merito ad uno specifico quesito sul termine per l’invio dell’impronta degli archivi informatici, ha ritenuto opportuno ritrattare la precedente interpretazione fornita con la circolare 36/E/2006 e ritenere unificati i termini tra II:DD e IVA.

I richiami al D.P.R. n.600 del 1973 - Sempre nel documento, viene precisato che, esistono ulteriori ragioni precise e concordanti che inducono a poter ritenere che i termini di stampa o conservazione dei libri, documenti e registri potrebbero essere unificati a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. La prima considerazione che viene fatta, è quella che vi sono documenti e registri che, anche se formati o emessi in ossequio alle previsioni in materia di Iva, hanno valenza anche ai fini delle imposte sui redditi. Infatti, l’articolo 39, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72 prevede che, i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal D.P.R. n.633/72, debbano essere conservati a norma dell’articolo 22 del D.P.R. n.600/73.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è plausibile che i termini per la stampa e conservazione della documentazione prodotta ai fini IVA, possa avvenire entro lo stesso termine previsto per le scritture in materia di imposte dirette.

Infine, nel documento, si richiama quanto contenuto nella Circolare n.207/E del 16 novembre del 2000, che con riferimento all’articolo 7, comma 4-ter del D.L. n.357/94, faceva espresso riferimento ai termini di presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi. Pertanto, questo riferimento diretto alle dichiarazioni dei redditi comprova la regolarità di tenuta dei registri contabili meccanografici anche nel caso in cui, i termini di presentazione della dichiarazione IVA, risultano disallineati rispetto alla dichiarazione dei redditi. Su tale punto, nel documento viene precisato che nell’anno in cui è stata scritta la citata circolare i termini di presentazione della dichiarazione IVA erano differenti rispetto a quelli della dichiarazione dei redditi.

Il documento, sulla base delle considerazioni svolte e in un’ottica di vera semplificazione, in conclusione, prevede che, il termine di stampa o conservazione a norma dei documenti, libri e registri dovrebbe essere dei tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Si spera, pertanto, in una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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