L’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha pubblicato il documento “Strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni ed esenzione dal TUSP”, riguardante la sorte delle società a partecipazione pubblica che, ai sensi e per gli effetti del TUSP, sono considerate “quotate” in ragione della quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni.
Stando alla legge, la riconducibilità di tali società al perimetro delle “società quotate” (e, di riflesso, la loro esenzione dal TUSP stesso, ai sensi del relativo articolo 1, comma 5) è chiaramente ancorata al perfezionamento della quotazione entro una circoscritta finestra temporale che si è chiusa, al più tardi, un anno dopo l’entrata in vigore del TUSP (da ciò risultando una marcata differenza di trattamento rispetto alle società emittenti strumenti azionari che il TUSP considera “quotate” per effetto ed in coincidenza della quotazione, in qualunque tempo intervenuta).
Il suddetto documento si chiede cosa accade allorché lo strumento finanziario giunga a scadenza, ovvero se la società perde irrimediabilmente ed irreversibilmente lo status di quotata (con conseguente attrazione nella sfera applicativa del TUSP) oppure può conservare detto status (o addirittura riacquistarlo) per effetto di una nuova emissione.
Secondo quanto si afferma nel documento, il problema prospettato non è di poco conto, considerato che (ad ormai sette anni dall’entrata in vigore del TUSP) per diverse società quotate (nell’accezione qui considerata) tale scadenza è ormai prossima e, l’incertezza circa il regime applicabile merita di essere dissipata, posto che, agli occhi di eventuali investitori, è tutt’altro che indifferente che la società emittente vada o meno incontro all’applicazione del TUSP. Come evidenziato al CNDCEC da operatori di varie estrazioni professionali - si afferma ancora nel documento - la società a partecipazione pubblica che ricade nel regime vincolistico del TUSP rischia di risultare meno attrattiva e quindi di incontrare maggiori difficoltà nel collocare i nuovi strumenti finanziari e, per tale via, nel finanziarsi al fine di mantenere quantomeno costante il livello degli investimenti garantito dall’emissione originaria.
Il quadro normativo anteriore al TUSP - Il documento del CNDCEC in esame, in premessa, riepiloga il quadro normativo anteriore al TUSP, la cui impostazione segna una discontinuità rispetto al panorama normativo antecedente, caratterizzato dalla prevalente tendenza ad accomunare, per definizione e trattamento, le due fattispecie.
All’interno di questo capitolo, ci si sofferma dapprima sulla nozione generale ed onnicomprensiva di “società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, evidenziando che, il legislatore, sino al 2016, ha mantenuto una certa coerenza nell’escludere dall’applicazione di norme di settore destinate a società caratterizzate da una partecipazione pubblica le società quotate, nonché nell’accomunare in tale nozione sia le società emittenti azioni sia quelle emittenti strumenti diversi dalle azioni, a tal fine ricorrendo all’espressione “società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”.
I commercialisti esaminano anche il sintagma “società quotate”, senza ulteriori specificazioni in ordine allo strumento, osservando che, in altri casi, il legislatore, nel dettare norme di contenimento della spesa pubblica estese al cosiddetto “perimetro allargato” della finanza pubblica (destinato a comprendervi anche le società a partecipazione pubblica), ha fatto ricorso alla generica locuzione “società quotate” (o, in negativo, “società non quotate”), talvolta declinata affiancandovi espressioni quali “in mercati regolamentati” o “su mercati regolamentati” o “in borsa”.
Il riepilogo del quadro normativo si conclude con l’analisi della locuzione “società con azioni quotate”, alla quale soltanto in un numero assai ristretto di casi il legislatore ha fatto riferimento.
L’opzione adottata dal legislatore del TUSP, secondo i commercialisti, sembra collocarsi in una via di mezzo, distinguendo (al contrario della maggioranza delle norme sopra citate) tra società che abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati (le “società con azioni quotate”) e le altre società che abbiano fatto ricorso a strumenti finanziari diversi da quelli azionari, riconoscendo, appunto, una terza categoria (le società che abbiano emesso, entro una certa data, titoli diversi da quelli azionari su mercati regolamentati), convenzionalmente equiparata alla prima (ai soli fini del regime di applicazione delle norme del TUSP).
Struttura del documento – Il secondo capitolo del documento in commento, è dedicato all’esaurimento dell’originaria emissione di strumento finanziario quotato diverso dalle azioni, dove i commercialisti osservano anzitutto che, il TUSP, nulla dice su quale sia la sorte delle società considerate quotate per aver emesso uno strumento finanziario quotato diverso dalle azioni entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. p (anche letto in combinato disposto con l’articolo 52, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022), ovvero dall’articolo 26, comma 5, del TUSP, una volta che lo strumento venga a scadenza.
Secondo quanto si legge nel documento, infatti, non è chiaro se l’esaurimento dello strumento originario segni, per la società, l’irrimediabile attrazione nell’ambito d’applicazione integrale del TUSP, ovvero se la società possa conservare la qualifica di “società quotata” ai sensi e per gli effetti del TUSP, in caso di una nuova successiva emissione.
Ulteriori aspetti approfonditi nello studio del CNDCEC, sono rivolti all’estensione dell’emissione originaria, all’inoperatività dell’articolo 18 TUSP nelle fattispecie considerate, per poi proseguire con l’auspicio di una revisione della disciplina prevista, sulla base di una più approfondita valutazione delle effettive esigenze di finanziamento di tali soggetti.
Alla luce delle considerazioni contenute nel documento, con riguardo all’inquadramento, ai fini del TUSP, delle società a partecipazione pubblica emittenti strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni, i commercialisti espongono, di conseguenza, le conclusioni di rito.