Per le revisioni legali dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2023 o successivamente si applica il “nuovo Codice etico per i revisori legali dei conti”. Tra le novità spicca l’inserimento di una parte relativa all’indipendenza che non era stata normata dal precedente codice etico, entrato in vigore il 1° gennaio 2019.
È con la determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato), n. RR 127 del 23/03/2023 che è stato adottato il "Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una Introduzione, di un glossario e del corpo dei principi.
Suddivisione del codice –Il codice Italiano di etica e indipendenza fornisce un quadro concettuale che i soggetti abilitati alla revisione applicano per identificare, valutare e gestire i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali. Il codice stabilisce regole e linee guida per aiutare i soggetti abilitati alla revisione ad applicare il quadro concettuale in relazione a diverse fattispecie.
Il Codice è composto dalle seguenti parti:
- parte 1 – conformità al codice, principi fondamentali e quadro concettuale, che include i principi fondamentali e il quadro concettuale ed è applicabile a tutti i soggetti abilitati alla revisione;
- parte 3 – soggetti abilitati alla revisione, che include ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione quando svolgono un incarico di revisione;
- principi sull’indipendenza, che includono ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione nello svolgimento di un incarico di revisione, come di seguito indicato: o Parte 4 A – Indipendenza per gli incarichi di revisione e di revisione limitata, che si applica allo svolgimento di incarichi di revisione o di revisione limitata.
- glossario, che contiene le definizioni (insieme a spiegazioni aggiuntive ove appropriato) e la spiegazione di alcuni termini che assumono un significato specifico in determinate parti del Codice.
Le regole da rispettare contenute nei due paragrafi contraddistinti nella lettera “F” e “A” - Il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse generale. La responsabilità del soggetto abilitato alla revisione non è soltanto quella di soddisfare le necessità del singolo cliente o dell'organizzazione di cui fa parte. Pertanto, il Codice contiene regole e linee guida per consentire al soggetto abilitato alla revisione di adempiere al proprio dovere di agire nell’interesse generale. I paragrafi del Codice contraddistinti dalla lettera “R” stabiliscono le regole di comportamento a cui il soggetto abilitato alla revisione deve conformarsi.
I paragrafi contraddistinti dalla lettera “A” contengono le linee guida ed altro materiale esplicativo che forniscono un contesto di riferimento, spiegazioni, suggerimenti sulle azioni da intraprendere o sugli aspetti da considerare, esempi o altre indicazioni pertinenti per una corretta comprensione delle regole In particolare, le linee guida sono concepite per aiutare il soggetto abilitato alla revisione a comprendere come applicare il quadro concettuale ad un insieme particolare di circostanze, a comprendere il contenuto delle specifiche regole e a conformarsi ad esse. Anche se tali linee guida non impongono al soggetto abilitato alla revisione degli obblighi, è necessario considerarle per applicare correttamente le regole contenute nel Codice, nonché il quadro concettuale.
I paragrafi caratterizzati dalla lettera (I) contengono adattamenti specifici introdotti a livello nazionale e finalizzati a supportare l’applicazione del Code of Ethics for Professional Accountants nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano, fornendo indicazioni specifiche con riferimento agli incarichi di revisione legale conferiti ai sensi del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39.
Indipendenza - il codice richiede ai soggetti abilitati alla revisione di essere indipendenti nello svolgimento di incarichi di revisione. Il quadro concettuale si applica all’identificazione, alla valutazione e alla gestione dei rischi per l’indipendenza come dei rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali.