Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 114763/2025 del 10 marzo 2025 è stato approvato il Modello 730/2025 e relative istruzioni. Inoltre, lo stesso provvedimento tiene conto della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 1/2024, in base alla quale sono stabilite le…
730/2025, le principali novità
Una delle principali novità contenute nel modello 730/2025 è la riduzione
da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote. Inoltre, viene ampliata la possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
Per quanto riguarda i redditi a tassazione separata, da quest'anno vanno indicati nel
quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).
Il quadro B accoglie i redditi derivanti da contratti di
affitti brevi breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 % nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
Novità anche per le
detrazioni da lavoro dipendente. Per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Inoltre, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante.
730/2025, le novità per le detrazioni di bonus edilizi
Ci sono due importanti novità che riguardano il superbonus, la prima è che la detrazione spettante per le spese 2024 passa al 70% e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da indicare nel modello 730. La seconda novità riguarda l’opzione, irrevocabile, che permette di ripartire in 10 quote annuali di pari importo le spese superbonus sostenute nell’anno di imposta 2023, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa del modello redditi 2024, da presentare entro il termine del 31 ottobre 2025.
Mentre per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.
Infine, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione del bonus mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro, con la percentuale di detrazione fissata al 50% che deve essere ripartita in 10 quote annuali.
Lavoratori impatriati e frontalieri
Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Infatti, i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (limitatamente al 40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni.
Mentre dal periodo di imposta 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.
Inoltre, è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
730/2025 e ulteriori redditi da dichiarare con il modello redditi PF
Infine, i contribuenti che presentano il 730 possono avere la necessità di presentare alcuni quadri del
modello Redditi PF, nello specifico:
- il quadro RM, soltanto se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RU e, ove necessario, in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.
I quadri RM, RS, e RU devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2025 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
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