A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi del crediti all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Inoltre, il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Mentre per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Attenzione ai controlli preventivi del Fisco, infatti, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, il Fisco può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. Il rimborso scaturente dalla dichiarazione potrà essere richiesto direttamente all’Agenzia delle Entrate anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Si ricorda dal 730/2024 il contribuente può optare per la compilazione del modello senza sostituto di imposta.
In caso di presentazione senza sostituto d’imposta, bisogna considerare le seguenti date per il versamento delle imposte:
- 30 giugno pagamento, unica soluzione o prima rata, del saldo IRPEF, cedola secca 2024 e del primo acconto 2025;
- •30 luglio possibilità di effettuare il pagamento in scadenza il 30 giugno con una maggiorazione dello 0,40%;
- 30 novembre, versamento del secondo acconto 2025.
Se dal 730 senza sostituto di imposta emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Infine, per correggere errori o emissioni può essere necessario correggere la dichiarazione già trasmessa. A tal proposito, le scadenze da ricordare sono:
- 10 ottobre termine per comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico l’eventuale volontà di versare un acconto IRPEF inferiore rispetto a quanto indicato nel 730;
- 25 ottobre ultimo giorno per presentare un Modello 730/2025 integrativo, utilizzabile solo se la correzione comporta un maggior credito o un minore debito;
- 31 ottobre, termine per inviare un Modello Redditi PF 2025 correttivo nei termini se dalla modifica emergono un minor credito o un maggior debito.