2 aprile 2025

Accordo transattivo per la chiusura di una lite, si applica l’imposta di registro

Autore: Federico Aiello
La somma dovuta in seguito ad un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d'appello deve ritenersi esclusa d’applicazione dell'IVA, mentre è applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto…

Accordo transattivo per la chiusura di una lite

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 1965 del Codice civile “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.
Funzione della transazione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.

Nell'ambito di tale istituto si distinguono le figure della transazione ''dichiarativa'‘ (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie, e della transazione ''novativa'', che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni.

Ai fini dell'imposta di registro, gli atti transattivi sono disciplinati dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (anche ''T.U.R.'') che dispone: “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa”.

Dalla formulazione della norma, ne deriva che per stabilire il trattamento fiscale applicabile ad una transazione è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti.

Trattamento fiscale di un accordo transattivo

Dunque, al fine di chiudere un accordo transattivo che prevede di “limitare il risarcimento”, nonché, una somma a titolo di contributo per le spese legali, quest’ultimo, deve ritenersi escluso dal campo dell’applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell’ambito di un rapporto contrattuale.

Inoltre, l'accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico dell'Istante, che deriva dalla transazione che si intende stipulare, l’Agenzia ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%, applicabile alle spese legali riconosciute nella proposta transattiva a chiusura tombale della controversia, e non sull’importo richiesto in sede di appello incidentale presentato dalla controparte, e neanche sull’importo determinato nella sentenza di primo grado.
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