Il file con il codice TD20 continua a costituire una vera e propria autofattura, utilizzabile in caso di mancata o errata emissione della fattura da parte del cedente o prestatore in operazioni soggette a reverse charge, come previsto dall’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/97, nonché per le situazioni disciplinate dall’art. 46, comma 5 del D.L. 331/93 e per quelle assimilabili.
Considerando la specificità del regime, nel caso in cui l’omissione o l’irregolarità riguardi un’operazione interna soggetta a
inversione contabile, il cessionario o committente potrà sanare la violazione inviando al SdI un file TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Successivamente, dovrà trasmettere un documento di tipo TD16, indicando l’importo dell’imposta dovuta.
Per quanto riguarda le casistiche rientranti nell’articolo 46, comma 5 del D.L. 331/93 e quelle assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il cessionario/committente che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, dovrà emettere un’autofattura trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari;
- a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
La trasmissione di documenti contrassegnati dai codici TD17, TD18 o TD19, consentono di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, ossia l’esterometro.