9 aprile 2025

Codice ATECO prostituzione, ora il Fisco regolarizza le escort

Autore: Martina Giampà
Dal 1° aprile tra i 10 argomenti più discussi del mese c’è sicuramente il nuovo elenco dei Codici ATECO 2025 che, lo ricordiamo, sono entrati in vigore dal 1° gennaio e messi in pratica il primo giorno di questo mese. Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere il codice 96.99.92 denominato…

Le “nuove” regole per i servizi di incontro

Tra le categorie incluse nella classificazione ATECO 2025, spicca il codice 96.99.92, che riguarda i “Servizi di incontro ed eventi simili”, comprendendo una vasta gamma di attività legate alla vita sociale e alle interazioni tra persone.

In particolare, si legge che rientrano:
  • attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;
  • fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi o gestione di locali di prostituzione;
  • organizzazione di incontri e altre attività di speed networking.
Sebbene l'attività di prostituzione non sia illegale se svolta volontariamente da una persona adulta e capace di intendere e volere, è illegale lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. L’introduzione di questo codice ATECO cerca di risolvere il problema di come tassare fiscalmente queste attività, che finora erano rimaste in una zona grigia dal punto di vista fiscale.

A questo punto, sorge spontanea la domanda: l'organizzazione della prostituzione costituisce reato di sfruttamento? Inizialmente, la risposta potrebbe sembrare affermativa, ma in realtà lo sfruttamento si configura solo quando la/il prestatrice/prestatore non è consenziente nell'esercitare queste attività. In altre parole, il reato di sfruttamento della prostituzione scatta esclusivamente in assenza di consenso da parte della persona coinvolta.

Tassazione dei guadagni dalla prostituzione, attività professionale vs occasionale

In passato, alcune sentenze (Cass n. 10578 del 2011), hanno stabilito che i guadagni derivanti dalla prostituzione devono essere tassati quando l’attività viene svolta in modo professionale e regolare. Questo significa che, se una persona esercita la prostituzione come lavoro abituale, deve pagare le tasse su quello che guadagna, proprio come succede per qualsiasi altra attività lavorativa. Non c’è un "rapporto di subordinazione" (cioè non deve essere un lavoro dipendente) e c’è un pagamento per il servizio reso, che è il motivo per cui si considerano redditi tassabili. L’articolo 5 del DPR 633/72, stabilisce che sono soggette ad iva le prestazioni di servizio eseguite nell’esercizio di arti e professioni, e questo vale anche per chi esercita la prostituzione in modo professionale (Cass. n. 22413 del 2016; anche Cass. nn. 15596 del 2016 e 18030 del 2013).

Viceversa, quando una persona svolge l'attività di prostituzione in modo occasionale, cioè non come un lavoro regolare, i guadagni che ne derivano sono considerati "redditi diversi" secondo una legge italiana (articolo 67, comma 1, lettera l del TUIR).

Quante escort decideranno di aprire P. Iva? Il contrasto con il ddl di febbraio 2025

Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di contrasto alla prostituzione” dello scorso febbraio intende cambiare il modo in cui lo Stato si occupa della prostituzione e della attività ad essa collegate.

Questo modello non punisce le persone che praticano la prostituzione, ma cerca di fermare tutto ciò che ruota intorno ad essa, come lo sfruttamento, il reclutamento di persone e il favoreggiamento. Tuttavia, questa proposta non vuole legalizzare completamente la prostituzione, ma ha un'idea diversa su come regolamentarla. Per questo motivo, le voci del nuovo Codice ATECO potrebbero risultare in contrasto con gli obiettivi della proposta, suscitando dibattito sul futuro della gestione della prostituzione in Italia.

La proposta di riforma della legge Merlin introduce una serie di novità significative in relazione alla regolamentazione della prostituzione. In particolare, si estende la responsabilità penale anche al cliente che acquista prestazioni sessuali in cambio di denaro o altre utilità. La pena per questi comportamenti non si limita a una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 1.500€ a un massimo di 5.000€ (art. 2 del ddl 1395), ma può arrivare fino all'arresto in caso di recidiva, ossia se il soggetto, dopo un ammonimento, continua a compiere atti illeciti.

Un aspetto particolarmente rilevante di questa proposta è l'ampliamento del reato di favoreggiamento. Non si limita più a punire chi sfrutta direttamente la prostituzione, ma si estende a chiunque faciliti, anche indirettamente, lo svolgimento di attività sessuali in cambio di denaro. Un esempio tipico riguarda chi gestisce piattaforme digitali o applicazioni che permettono agli utenti di mettersi in contatto con chi esercita l'attività di meretricio, anche se gli atti sessuali avvengono a distanza, come nel caso di videochiamate o altre forme di comunicazione virtuale. Questa estensione mira a colpire non solo la prostituzione tradizionale, ma anche le nuove forme digitali di sfruttamento sessuale.

In sintesi, la proposta di legge si propone di affrontare il fenomeno della prostituzione da un'ottica più complessa, intervenendo non solo sullo sfruttamento diretto, ma anche su tutte le strutture che ne permettono e facilitano la diffusione, cercando di contrastare la mercificazione del corpo attraverso strumenti legali moderni e mirati.
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