Com’è noto, dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova versione della classificazione ATECO che sostituisce l’ormai consolidata versione ATECO 2007, aggiornata nel 2022). La revisione riflette l’adeguamento alla più recente classificazione statistica europea delle attività economiche, adottata a…
Aggiornamento automatico dei codici
Le Camere di commercio hanno implementato apposite soluzioni che consentono l’aggiornamento automatico delle informazioni presenti nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione è eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le aziende interessate verranno informate dell’aggiornamento attraverso i canali digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.
Durante la fase transitoria, la visura camerale riporterà sia il nuovo codice ATECO 2025 che quello precedente. I documenti aggiornati e le comunicazioni relative alla modifica saranno consultabili gratuitamente tramite l'applicazione impresa.italia.it, disponibile sugli store ufficiali.
Incongruenze successive all'aggiornamento automatico
Nel caso in cui un codice ATECO 2007/22 corrisponda a più opzioni nella nuova classificazione ATECO 2025, un sistema automatizzato assegnerà il codice ritenuto più coerente con l’attività effettivamente esercitata.
In caso di incongruenze legate all’assegnazione automatica, è stato predisposto un portale dedicato, attraverso il quale imprese e professionisti possono inviare una richiesta di rettifica del codice attribuito. Il servizio di rettifica è gratuito e sarà disponibile all’indirizzo
https://rettificaateco.registroimprese.it dal
15 aprile 2025 al 30 novembre 2025.
Rettifica ATECO 2025
La possibilità di rettifica è prevista esclusivamente nei casi in cui, secondo la tabella di conversione ISTAT, un codice ATECO 2007/2022 sia associato a più codici ATECO 2025 e aggiornerà i dati sulla Visura Registro Imprese. Pertanto, non potranno accedere al servizio le imprese per le quali il codice ATECO 2007/22 trova una corrispondenza univoca nella nuova classificazione.
La richiesta di rettifica può essere presentata una sola volta per ciascuna impresa. In caso di presenza su più sedi operative situate in province diverse, la domanda deve essere unica e includere tutte le localizzazioni per le quali si richiede la modifica.
In quali casi è possibile cambiare il codice Ateco
Possono richiedere la rettifica del codice Ateco le seguenti imprese:
- già riclassificate in tutte le proprie localizzazioni;
- che hanno un codice Ateco con corrispondenza multipla;
- dotate di un domicilio digitale (PEC) regolarmente iscritto al Registro Imprese. Anche il domicilio digitale assegnato d’ufficio (codicefiscale@impresa.italia.it) è valido ai fini dell’utilizzo del servizio;
- attive;
- non cancellate, non cessate, senza procedure in corso;
- che non hanno già inviato in precedenza una richiesta di rettifica;
- che, dopo la riclassificazione, non hanno inviato una pratica di modifica dell’attività.
Imprese che non hanno un codice Ateco con corrispondenza multipla
Considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici, che nei titoli e nei contenuti, laddove i contribuenti, che non hanno un codice Ateco con corrispondenza multipla, rilevino la necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovranno procedere come segue:
- contribuenti iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, l’aggiornamento dovrà avvenire attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere;
- contribuenti non iscritti al Registro delle Imprese, sarà necessario utilizzare gli appositi modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Invece, in caso di disallineamento dovuto ad una errata o imprecisa denuncia dell’attività economica effettivamente svolta occorre inviare al Registro Imprese una pratica di variazione attività mediante Comunicazione Unica, per precisare o rettificare l'attività economica denunciata in modo impreciso o errato.
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