Il 25 marzo 2025, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del pacchetto VIDA (VAT in the Digital Age), si è aperta una fase rivoluzionaria delle regole in materia di comunicazione e semplificazione degli obblighi in materia di IVA. Il pacchetto VIA, si compone da una serie…
Fatturazione elettronica obbligatoria per le transazioni transfrontaliere
Come sopra evidenziato, una novità importante è l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le transazioni transfrontaliere B2B. Difatti, è previsto che, a partire dal 1° luglio 2030, tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra aziende di diversi Stati membri dovranno essere documentate esclusivamente tramite fatture elettroniche in formato strutturato, consentendo, quindi, il trattamento automatico dei dati e garantendo alle autorità fiscali un accesso più rapido e uniforme alle informazioni.
Affinché il sistema di comunicazione dell’IVA sia attuato in modo efficiente, sarà necessario che le informazioni giungano senza indugio all’amministrazione fiscale. Pertanto, il termine per l’emissione di una fattura per operazioni transfrontaliere dovrebbe essere fissato a diecigiorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta. Sul punto, si evidenzia che, l’applicazione della fatturazione elettronica come metodo predefinito per documentare le operazioni ai fini dell’IVA, non sarebbe possibile se l’uso della fattura elettronica restasse subordinato all’accettazione da parte del destinatario, in particolare, in un contesto tra imprese. Pertanto, per le fatture emesse a soggetti passivi e a persone giuridiche che non sono soggetti passivi, tale accettazione non dovrebbe più essere richiesta per l’emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea, a meno che uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di consentire fatture cartacee o fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche. Nei casi in cui uno Stato membro consente l’uso di altre norme per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nel suo territorio, tale Stato membro dovrebbe poter prevedere che l’accettazione da parte del destinatario delle fatture emesse conformemente a tali norme non sia richiesta. Quando sono emesse fatture elettroniche nei confronti di altre persone, dovrebbe potere essere possibile che esse rimangano soggette all’accettazione da parte del destinatario.
Alla luce di quanto precede, con la riforma del pacchetto VIDA, l’obbligo di presentare elenchi riepilogativi per la comunicazione delle operazioni intracomunitarie dovrebbe essere soppresso, in quanto tali operazioni rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere, ma con informazioni sicuramente più rapide e dettagliate.
A titolo riassuntivo ed esemplificativo, quindi, dal 1° luglio 2030 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per le transazioni B2B intra-UE e per quelle soggette a reverse charge. Le imprese con partita IVA dovranno emettere fatture elettroniche strutturate in un formato standard dell'UE. Infine, le fatture devono essere emesse entro 10 giorni dalla fornitura del bene o del servizio.
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