11 aprile 2025

Lavoratori di prima occupazione, deducibilità dei contributi di previdenza complementare

Autore: Martina Giampà
La previdenza complementare rappresenta uno strumento fondamentale per l’integrazione della pensione pubblica. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025 ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati per la previdenza complementare, con…

Il caso specifico

Nel caso esaminato dalla Risoluzione, l'istante iniziò a contribuire alla previdenza complementare nell'agosto 2009, tuttavia, risultava essere a carico dei genitori fino al 2018. La sua prima occupazione risale a luglio 2019. Da quell'anno inizia personalmente a versare contributi alla previdenza complementare, usufruendo delle relative deduzioni fiscali per gli anni 2019-2023, trasferendo successivamente il montante accumulato a un Fondo Negoziale nel 2021.

Il contesto normativo

L’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) permette di dedurre dal reddito i contributi versati alle forme di previdenza complementare, cioè a quei fondi pensione che integrano la pensione pubblica. La deduzione è possibile entro certi limiti e condizioni, stabiliti da un altro decreto (d.lgs. n. 252/2005).

Il comma 6 dell’articolo 8 del D.lgs. 252/2005 introduce una specifica agevolazione per i "lavoratori di prima occupazione" successiva al 1° gennaio 2007: essi possono dedurre, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, fino a un massimo di 2.582,29 euro annui aggiuntivi.

Chi può versare i contributi e quanto si può dedurre ogni anno

Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005:
  • i contributi possono essere versati dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente.;
  • anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono versare, ma a proprie spese.;
  • se il soggetto è fiscalmente a carico di qualcun altro (es. un figlio a carico), anche la persona che lo mantiene può versare i contributi.
I contributi versati a una forma pensionistica complementare sono deducibili fino a un massimo di €5.164,57 all’anno. Anche i contributi versati dal datore di lavoro rientrano in questo limite.
Se si versano contributi per un familiare fiscalmente a carico (es. un figlio), e questi non ha dedotto nulla dal proprio reddito, allora è possibile che chi ha effettuato il versamento deduca l’importo dal proprio reddito, sempre nel limite totale di €5.164,57.

Agevolazioni per i lavoratori di “prima occupazione”

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 e si iscrive a una forma pensionistica complementare ha un vantaggio speciale:
  • nei primi 5 anni, se non sfrutta tutto il limite annuo di deduzione (cioè se versa meno di €5.164,57), può recuperare questa differenza nei 20 anni successivi;
  • ogni anno, può usare questo "plafond" aggiuntivo fino a un massimo di €2.582,29, arrivando così a una deduzione totale di €7.746,86 (cioè €5.164,57 + €2.582,29).
Chi è considerato lavoratore di “prima occupazione”? È chi non aveva mai avuto una posizione contributiva (cioè non aveva mai lavorato) prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè prima del 1° gennaio 2007.

Cosa dice il Fisco, due punti chiave

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato due aspetti fondamentali per l'applicazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dell’articolo 8 del D.lgs. 252/2005:
  1. condizione di "Lavoratore di Prima Occupazione": si considera come tale il soggetto che, alla data del 31 dicembre 2006, non possedeva alcuna posizione contributiva presso enti di previdenza obbligatoria. Nel caso esaminato, il 2019 è riconosciuto come l'anno di prima occupazione;
  2. calcolo del Plafond per deduzioni aggiuntive: i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare che consentono la deduzione dal reddito devono essere conteggiati a partire dall’anno in cui il soggetto ha iniziato a versare personalmente i contributi, ovvero dal 2019 al 2023. Non rilevano i contributi versati dai familiari nei periodi precedenti.
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