3 aprile 2025

Maxi-deduzione per le imprese esclusa dal calcolo degli acconti

Autore: Serena Pastore
Nel 2025, imprese, professionisti e contribuenti Irpef dovranno versare acconti più elevati rispetto al saldo dell'anno precedente. Questo perché la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, pur prevista dalle norme vigenti, non potrà essere considerata nel…

La norma originaria

Come già anticipato, la norma originaria è stata introdotta dall’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023 secondo cui, per il periodo d’imposta successivo 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi delle disposizioni successive.

In base a quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale. Nel calcolo degli acconti l’agevolazione produce un effetto neutro.

Pertanto, il calcolo degli acconti deve essere effettuato come se la disposizione non fosse mai stata introdotta; in questo modo, i beneficiari dell’agevolazione saranno costretti a eseguire due calcoli separati delle imposte: uno considerando la maxi deduzione per determinare il saldo e l’altro senza l'agevolazione, al fine di calcolare gli acconti.

La proroga dell’agevolazione

L’effetto neutrale dell’agevolazione nella determinazione degli acconti è previsto anche nel comma 400 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025 n. 207/2024 che ha prorogato la maxi-deduzione per il triennio 2025-2027. Infatti, il menzionato comma 400 stabilisce che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale in esame non si deve tener conto dei relativi effetti.

Più precisamente, la lettera a) prevede che, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due, secondo il cd. “metodo storico”, si debba considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni in commento.

La successiva lettera b) prevede che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, secondo il cd. “metodo previsionale”, non si debba tener conto delle disposizioni in commento.
Quindi, l’effetto neutrale dell’agevolazione si determina sia in caso di utilizzo del metodo storico che previsionale.
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