1 aprile 2025

Operazione in contanti legate al turismo, comunicazione entro il 10 e 22 aprile 2025

Autore: Federico Aiello
Gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo devono inviare entro il 10 aprile (per i soggetti passivi che liquidano l’IVA mensilmente), ed entro il 22 aprile (per i soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente), in via telematica, una “comunicazione…

Limite minimo di operazioni in contanti sul quale scatta la comunicazione

Sul limite minimo di operazioni in contanti bisogna porre alcune riflessioni. In base a quanto disposto dal comma 2-bis del già menzionato articolo 3 del DL n.16/2012, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere comunicate annualmente all'Agenzia delle Entrate. L’importo di 1.000 euro, all’epoca dell’entrata in vigore dell’adempimento, coincideva con la soglia vigente per il trasferimento del denaro contante.

Ora, dal primo gennaio 2023 la predetta soglia è stata fissata a 5.000 euro, ma sarà comunque necessario continuare a comunicare tutte le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro in quanto la norma istitutiva dell’obbligo di comunicazione prevede ancora, testualmente, tale valore come indice minimo di riferimento.

Mancato coordinamento

Sotto tale punto di vista è impossibile non rilevare il mancato coordinamento fra le vigenti disposizioni dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che fissano a 5.000 euro la soglia che vieta il trasferimento del denaro contante, e le indicazioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 16 del 2012, che continua ad imporre la comunicazione polivalente alle operazioni di importo unitario pari o superiore 1.000 euro. Alla luce del contrasto normativo è necessario prediligere l’interpretazione strettamente letterale e procedere anche alla comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiori a 5.000 euro.

In questo senso, fra l’altro, si esprime l’Amministrazione finanziaria nella pagina web dedicata all’adempimento. Nel portale dell’Agenzia delle entrate, aggiornato al 05 aprile 2024, si legge testualmente “le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate o da agenzie di viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e non aventi residenza nel territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle entrate”.

Soggetti obbligati all’invio della comunicazione polivalente

La comunicazione, effettuata attraverso la compilazione del quadro TU del modello “comunicazione polivalente”, deve essere presentata telematicamente:
  • dai soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate, indicate nell’art. 22 del Decreto Iva, tra cui rientrano le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico;
  • dalle agenzie di viaggio e di turismo, che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all’art. 74-ter del Decreto Iva.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 10 aprile 2025, per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente, ed entro il 22 aprile 2025 (in quanto il 20 è domenica di Pasqua e il 21 lunedì di Pasquetta) per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.
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