L’Agenzia ha confermato che:
- i vincoli di investimento (70% in strumenti qualificati) e il limite di concentrazione (massimo 20% in un singolo strumento) vanno normalmente calcolati sul capitale sottoscritto dagli investitori, non sull’attivo effettivo del fondo.
Tuttavia, nel caso dei FIA a richiamo, dove esiste uno sfasamento tra capitale sottoscritto e capitale effettivamente versato, l’Associazione ha evidenziato che tale impostazione può generare distorsioni nei calcoli. Per questo motivo, è stato chiesto che almeno il vincolo del 70% possa essere calcolato sul capitale effettivamente investito, per garantire coerenza con i principi di buona gestione.
L’Agenzia non ha escluso tale possibilità, soprattutto per quanto riguarda la componente relativa ai versamenti effettivi, purché rimanga ferma la regola per il limite di concentrazione, che deve comunque riferirsi al capitale sottoscritto, in linea con le disposizioni della Banca d’Italia.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate conferma la validità del regime PIR anche per i FIA chiusi riservati, riconoscendo l’esigenza di flessibilità nella gestione dei plafond annuali e dei vincoli di investimento, in coerenza con la prassi operativa del settore.
Resta fondamentale, però, che i fondi rispettino le tempistiche previste nei regolamenti per la piena composizione del portafoglio, e che ogni fase (raccolta, investimento, disinvestimento) sia gestita in modo trasparente e conforme alle normative vigenti.