L'obbligo di sottoscrivere tali polizze riguarda principalmente le imprese iscritte al registro delle imprese, incluse le società cooperative e le imprese sociali. Sono escluse le imprese agricole e quelle con immobili abusivi, così come gli enti iscritti al solo REA (Repertorio delle notizie…
Quali sono gli obiettivi principali e la portata del decreto sulle polizze catastrofali?
Gli obiettivi principali del decreto sulle polizze catastrofali in Italia sono principalmente due: incentivare la stipula di polizze assicurative per coprire i danni derivanti da eventi catastrofali come alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane, e rafforzare la copertura assicurativa per eventi calamitosi, stabilendo criteri chiari e strumenti operativi per la gestione dei rischi legati a fenomeni naturali straordinari.
Iscritti al registro delle imprese
La portata del decreto riguarda principalmente i soggetti iscritti al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e che hanno sede legale in Italia, nonché le imprese con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Questa categoria include anche le cooperative sociali e le imprese sociali.
Esclusioni e REA
Tuttavia, il decreto prevede delle esclusioni dall'obbligo di stipulare tali polizze. Sono escluse le imprese agricole e quelle i cui beni immobili presentano abusi edilizi o sono stati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni, oppure se l'abuso è sorto successivamente alla costruzione. Inoltre, l'obbligo non si applica ai soggetti che sono iscritti unicamente al REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). Di conseguenza, associazioni o Onlus che non sono iscritte al REA non sono tenute all’obbligo.
Richiesta e stipula della polizza
È importante notare che, sebbene non siano obbligate per legge, gli enti del Terzo settore potrebbero comunque vedersi richiedere questa tipologia di copertura da enti pubblici in occasione della concessione di beni pubblici.
Il decreto disciplina anche le modalità di stipula delle polizze, i requisiti minimi per la copertura del rischio catastrofale, gli incentivi fiscali per chi aderisce alle polizze e il ruolo dello Stato e degli enti assicurativi nella gestione del rischio. Si prevede che le imprese e i proprietari di immobili situati in aree ad alto rischio saranno incentivati a sottoscrivere polizze specifiche e sono previsti sgravi fiscali e contributi per chi lo fa. Infine, il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100.000 a 500.000 euro.
Quali beni copre la polizza obbligatoria?
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
- i terreni;
- i fabbricati;
- gli impianti;
- i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali.
(articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).
Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria? Quali no?
La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, a conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?
Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge di Bilancio. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption). Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
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