Il Ministero del Made in Italy a seguito in seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute, ha pubblicato le prime FAQ sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n.48 del 27…
Beni non di proprietà, sì alla polizza
Il MIMIT chiarisce una volta per tutte che l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio di impresa anche se non ne è proprietario, con la sola esclusione dei beni già assicurati con la stessa copertura (anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore che utilizza i beni).
Abuso edilizio, nessun obbligo assicurativo
I beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all’obbligo assicurativo. La normativa è chiara: sono esclusi dalla copertura i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. È importante far notare che in questo caso la norma non distingue tra abusi gravi, formali o sanabili e ciò comporta che il perimetro di esclusione potrebbe essere molto ampio.
Fabbricati in costruzione, niente obbligo
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, perché non rientrano nella cerchia di quelli da assicurare perché sono iscritti nella sezione Attivo, voce B-II n. 5 e non nei numeri 1), 2), 3). Continua comunque a rimanere il dubbio normativo del perché edifici in costruzione non necessitino di alcuna copertura.
È possibile usare polizze collettive?
L'obbligo assicurativo previsto dalla legge può essere adempiuto anche mediante adesione a polizze collettive, semplificando così l'accesso alla copertura per i cittadini e le imprese.
I dubbi sulle sezioni del Registro delle imprese
Il problema non si pone: indipendentemente dalla sezione in cui sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione catastrofale. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole.
Studi professionali e adeguamento polizze già esistenti
Con un’ulteriore FAQ, viene chiarito se lo studio (in questo caso legale) in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo.
In questo caso l’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Mentre per quanto riguarda l’aggiornamento delle polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Quando la polizza non è obbligatoria
Le imprese che devono sono registrate nel Registro delle imprese e che non possiedono o non utilizzano i beni specificati soggetti all’obbligo di copertura, non sono obbligate a stipulare l'assicurazione.
Imprenditore con sede nella propria abitazione
Altra questione abbastanza dibattuta è se l’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Anche qui il chiarimento del ministero è abbastanza chiaro: se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa deve essere assicurata obbligatoriamente solo la porzione di edificio che viene utilizata per lo svolgimento dell’attività.
Veicoli iscritti al PRA, sono esclusi
Le attrezzature industriali e commerciali includono macchine, utensili, ricambi, basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, e attrezzature per imballaggio e trasporto che non sono registrati al P.R.A. Pertanto, i veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla copertura assicurativa.
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