25 marzo 2025

Polizze catastrofali, obbligo anche con beni in leasing e a noleggio

Autore: Martina Giampà
Entro il 31 marzo 2025 le imprese devono stipulare la polizza catastrofale introdotta dal governo italiano con l’obiettivo di garantire una copertura in caso di eventi calamitosi, come terremoti, alluvioni e altri disastri naturali. L’obiettivo è mitigare i danni e velocizzare il recupero delle aree…

Beni in leasing e noleggio, chi deve assicurare

Superata l’incertezza, la conclusione è stata abbastanza chiara: devono essere assicurati tutti i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Per essere ancora più precisi si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Ma cosa succede se, per esempio, per svolgere la mia attività ho dieci generatori d’aria in leasing?

In quest’ultimo caso la risposta non varia, anche questi beni devono essere assicurati. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo solo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i servizi.

Per esempio, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese deve stipulare la polizza assicurativa, tranne nel caso in cui il bene risulta già assicurato dal proprietario.

Beni coperti dalla polizza, cosa c’è da sapere

Se hai un fabbricato in costruzione devi sapere che questo non è espressamente incluso nell’elenco dei beni da assicurare.

Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso cantieri o terzi, nel caso in cui non godano di coperture specifiche per il cantiere devono provvedere ad assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Per i beni navali deve essere applicata la stessa ratio della disposizione che ha escluso dall’obbligo i beni iscritti al PRA. Questi beni dal punto di vista assicurativo fanno riferimento a un altro ramo ministeriale.

Abuso edilizio e casistiche diverse, 3 chiarimenti

  1. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso del diritto o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.
  2. L’esclusione dall’obbligo esiste a prescindere dalla gravità dell’abuso.
  3. L’esclusione riferisce sia ai casi di immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo, sia alla presenza di piccole violazioni che comunque configurano abuso del diritto.
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?