Ricordiamo che il Senato lo scorso 12 marzo aveva approvato il ddl sulla
responsabilità dei componenti collegio sindacale che, modificando l’articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la
responsabilità, solidale con gli amministratori, che grava sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.
In pratica, con la Legge n.35/2025
viene riscritto l’articolo 2407 del codice civile, che introduce un nuovo regime di responsabilità del collegio sindacale.
In particolare, secondo quanto previsto dalla previgente formulazione del comma 2 dell’articolo 2407 del c.c. i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Con efficacia dal 12 aprile entra in vigore la nuova norma e stabilisce che al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che
violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del
compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:
- per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
- per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
- per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
Inoltre, il nuovo l’articolo 2407 nell’ultimo periodo prevede che l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui il danno si è verificato, ai sensi dell'art. 2429 c.c.