20 marzo 2025

Rottamazione-quater, chiarimenti INAIL per i DURC rilasciati ai soggetti riammessi

In caso di inadempimento anche di una sola delle rate i DURC saranno annullati

Autore: Salvatore Cortese
Per i contribuenti che intendono essere riammessi alla rottamazione-quater ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, in legge n. 15/2025, si segnalano importanti novità in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità…

Riammissione alla Rottamazione-quater

L’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024 sopra richiamato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

La norma, in particolare, dispone la riammissione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197/2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata.

Per essere riammessi, tuttavia, occorre presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2025, in cui il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (massimo dieci).
Il pagamento dovrà essere effettuato:
  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
  • nel numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 per le prime due rate; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.

Riflessi sul DURC

In merito ai riflessi sul rilascio del DURC ai soggetti riammessi alla Rottamazione-quater, si ricorda preliminarmente che, con la Circolare n. 18/2017, l’Inail aveva spiegato che - in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 54, comma 1, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017 - ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.

Pertanto, stante il richiamo dell’articolo 1, comma 240, della legge n.197/2022 (che prevede l’applicazione dell’articolo 54 del D.L. 50/2017), operato dall’articolo 3-bis del decreto Milleproroghe, l’Inail chiarisce che, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2025, i debitori riammessi potranno ottenere il DURC.

Il suddetto DURC, tuttavia, è da considerarsi provvisorio poiché, in forza delle previsioni di cui al successivo comma 2, dell’articolo 54, del D.L. 50/2017, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione saranno annullati dagli Enti preposti alla verifica.

È, dunque, importante versare nei termini l’unica rata (ovvero ciascuna delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento), dal momento che il DURC ottenuto con la sola richiesta di adesione potrebbe essere annullato, con efficacia retroattiva, in caso di inadempimento.
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?