18 aprile 2025

Società di comodo, nuove aliquote e novità nel modello redditi 2025

Autore: Marco Nessi
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 192/2024, entrano ufficialmente in vigore le nuove aliquote per la verifica di operatività delle società di comodo, con una significativa riduzione dei coefficienti applicati su partecipazioni e immobili. Questa modifica si riflette direttamente nei…

Società di comodo, le nuove aliquote per il test di operatività

A partire dal periodo d’imposta 2024, le società di capitali dovranno applicare i seguenti coefficienti, ridotti rispetto alla disciplina precedente:
  • 1% (anziché 2%) sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari (ex art. 85, c. 1, lett. c, d ed e, TUIR);
  • 3% (anziché 6%) sul valore degli immobili strumentali, anche se acquisiti in leasing;
  • 2,5% (anziché 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
  • 2% (anziché 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio corrente e nei due precedenti;
  • 0,5% (anziché 1%) per gli immobili situati in comuni di piccole dimensioni.

Viceversa, non subiscono variazioni le aliquote per:
  • 4,75% per le navi (ex art. 8-bis, comma 1, lett. a, DPR 633/72);
  • 12% per altre immobilizzazioni materiali e immateriali, anche in locazione finanziaria.

Queste modifiche rendono il test di operatività meno stringente e riducono il numero di società che rischiano di essere considerate non operative sulla base di un reddito minimo presunto eccessivo rispetto ai valori di mercato.

Determinazione del Reddito Minimo Imponibile

Per le società che non superano il test di operatività, la base imponibile minima viene ora calcolata con le seguenti percentuali ridotte:
  • 0,75% (anziché 1,5%) su partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 2,38% (anziché 4,75%) sugli immobili strumentali, anche in leasing;
  • 2% (anziché 4%) per gli immobili in categoria A/10;
  • 1,5% (anziché 3%) per gli immobili residenziali acquisiti o rivalutati nell’esercizio corrente e nei due precedenti;
  • 0,45% (anziché 0,9%) per gli immobili situati in piccoli comuni.

Anche in questo caso, restano invariate le aliquote per navi (4,75%) e altre immobilizzazioni (12%).

Novità nei Modelli Redditi 2025: concordato preventivo e disapplicazione

L’aggiornamento del modello Redditi 2025 per le società di capitali introduce importanti novità anche in merito alle cause di esclusione dal regime delle società di comodo. In particolare, nel quadro RS, il campo RS116 recepisce la possibilità di esclusione per le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024.

Questa previsione segue il principio già applicato ai contribuenti soggetti agli ISA, per i quali l’esclusione dal regime delle società di comodo è concessa a condizione di un livello di affidabilità fiscale pari o superiore alla soglia stabilita dall’Agenzia delle Entrate (pari a 9 lo scorso anno).

Per le società che continuano a risultare non operative nonostante la riduzione delle percentuali, resta la possibilità di ottenere la disapplicazione della disciplina in presenza di situazioni oggettive che abbiano impedito di raggiungere un livello di ricavi congruo. Tuttavia, le istruzioni del modello Redditi 2025 chiariscono che questa possibilità deve essere esercitata in modo autonomo, non essendo prevista una procedura di interpello probatorio per le società di comodo (riservata invece ai soggetti in regime di adempimento collaborativo).

Riallineamento delle poste in valuta e affrancamento delle riserve di rivalutazione

Un’altra importante modifica riguarda il trattamento delle poste in valuta nel quadro RF. Nel modello Redditi 2025, i campi RF28 (in aumento) e RF45 (in diminuzione) potranno essere utilizzati per l’ultima volta per registrare il riversamento delle variazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023. Questo significa che:
  • le perdite su cambi non dedotte in passato dovranno essere indicate nel campo RF45;
  • gli utili su cambi non tassati andranno riportati nel campo RF28.

A partire dal 2026, queste registrazioni non saranno più necessarie, eliminando il disallineamento iniziale delle poste in valuta nel quadro RV.

Nel quadro RQ, invece, il nuovo campo RQ29 è destinato alle società che scelgono di avvalersi dell’affrancamento straordinario delle riserve di rivalutazione e di altre riserve in sospensione d’imposta. Questa operazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 10%, con versamento in quattro rate. Tuttavia, non sono previste sanzioni per il pagamento in un’unica soluzione, opzione che potrebbe risultare particolarmente utile per le società in liquidazione che intendono chiudere rapidamente le procedure.

Considerazioni finali

Le modifiche introdotte con il Dlgs 192/2024 e recepite nei modelli Redditi 2025 segnano un importante aggiornamento nella disciplina delle società di comodo, rendendo il test di operatività più agevole e riducendo il numero di imprese potenzialmente penalizzate da coefficienti obsoleti.

Tuttavia, restano alcuni punti critici tra i quali si segnalano:
  • la mancata revisione del regime di perdita definitiva del credito IVA per le società non operative, già oggetto di contestazioni a livello europeo (sentenza Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22).
  • la necessità di ulteriori interventi normativi per una revisione completa e strutturale della disciplina delle società di comodo, ancora in fase di transizione.
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