21 marzo 2025

Bonus nido, l’Inps detta le istruzioni per il 2025

Per l’apertura del servizio telematico occorre attendere apposita comunicazione

Autore: Salvatore Cortese
Con la Circolare n. 60/2025, l’Inps ha fornito le indicazioni per la domanda del Bonus nido, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), che ha, da un lato previsto la neutralizzazione della quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a…

Requisiti di accesso

Per accedere al Bonus nido, è necessario che il genitore di un minore di età inferiore ai tre anni sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero altri specifici permessi indicati nella Circolare in oggetto;
  • residenza in Italia;
  • essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, relativamente al contributo asilo nido;
  • avere la stessa residenza del figlio, per il contributo per forme di assistenza domiciliare.
A riguardo, si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

Importo del Bonus

Si ricorda che il beneficio in questione è un contributo economico - riconosciuto a norma dell’articolo 1, comma 355 della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. - destinato ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età per sostenere le spese per l’asilo nido (pubblico e privato autorizzato dagli enti locali) o, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie croniche, per il supporto presso la propria abitazione.

Inizialmente erogato nella misura pari a 1.000 euro, il Bonus è stato negli anni maggiorato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, definita in relazione all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2025, ha esteso, a far data dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono per i nuclei con un valore dell’ISEE minorenni fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni (requisito precedentemente previsto).

Per effetto delle suddette modifiche, dunque, l’importo del contributo per il 2025 è determinato per come di seguito descritto.

In relazione ai bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024, l’importo è pari a:
  • 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
  • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.
In caso di bambini nati dal 1° gennaio 2024, invece, l’importo erogabile è pari a:
  • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Neutralizzazione dell’Assegno Unico dall’ISEE

Come anticipato in premessa, la legge di Bilancio 2025 ha previsto la neutralizzazione della quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico dal calcolo dell’ISEE. A riguardo, l’Inps fa presente che è necessario tenere conto del parametro della scala di equivalenza utilizzato per il calcolo dell’ISEE.

Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da decurtare dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500: 2,5). Quindi, con un ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore ai fini del contributo è pari a 39.800 euro (40.400 – 600).

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere inoltrate a partire dalla data di apertura del servizio che verrà comunicata dall’Inps fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà indicare se intende accedere al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati ovvero al contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

A tal proposito, si fa presente che il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

La domanda dovrà essere presentata, corredata della relativa documentazione ed esclusivamente in via telematica, tramite il portale dell’Inps (accedendovi alternativamente con SPID, CIE 3.0 o CNS), ovvero tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Documenti per il rimborso

Per il rimborso delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati, alla domanda occorre allegare:
  1. fattura mensile contenente la denominazione dell’asilo nido con i dati sociali che identificano lo stesso (nome, indirizzo sede legale, codice fiscale o partita IVA del nido), estremi della fattura (numero fattura e anno), i dati identificativi dell’intestatario della fattura (nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del genitore che ha presentato la domanda del contributo). Nello specifico, la fattura deve riportare nell'oggetto della stessa: la descrizione del servizio erogato, mese e anno a cui si riferisce la prestazione a rimborso, nome e cognome o codice fiscale del minore, importo;
  2. documentazione relativa al pagamento effettuato con modalità tracciabili a favore dell’asilo nido (copia del bonifico bancario/postale, assegno bancario non trasferibile, etc.).
Si precisa che per la liquidazione del contributo, la documentazione deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento della domanda, ad esempio per le domande relative all’anno 2025 la documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026.
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